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Individuare gli incendiari, fermare i piromani


               sente legge sono finalizzate alla conservazione ed alla difesa dagli incen-

         FOCUS  di del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la
               qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell’ordinamen-
               to ai sensi dell’art. 117 della Costituzione».
                  Nel ’75 l’esigenza principale della comunità nazionale era quella di
               realizzare una immediata barriera ai dirompenti e irrefrenabili incendi
               che già da anni si verificavano sul territorio nazionale e che causavano
               anche numerose vittime. Ricordiamo gli incendi in Sardegna, nell’Isola
               d’Elba, sul promontorio dell’Argentario, su quello del Circeo.
                  La legge del ’75, sin dall’art. 1, prevedeva l’organizzazione del siste-
               ma di prevenzione e spegnimento degli incendi, da terra e con le forze
               aeree (istituzione del Centro Operativo Aeromobili del Corpo forestale
               dello Stato), sistema che ha consentito di difendere le vite umane, i be-
               ni ed il patrimonio forestale nazionale. Successivamente, le attività di
               spegnimento degli incendi boschivi sono state organizzate nel sistema
               complessivo della Protezione Civile, prima con la legge 225/92 e poi
               con la legge 353/2000.
                  La legge quadro in materia di incendi boschivi (L. 353/2000) contie-
               ne all’art. 1 una enunciazione di principio che individua l’obiettivo pri-
               mario della norma. Il fine che la legge intende sostenere è quello della
               difesa dei boschi dagli incendi quale strumento di tutela del patrimonio
               forestale nazionale in quanto bene insostituibile per la qualità della vita
               e quindi per la collettività nazionale secondo dei valori largamente sen-
               titi, che costituiscono norma imposta dai precetti costituzionali (art. 9 e
               art. 32), per cui essa assurge a valore primario.
                  Gli artt. 9 «la Repubblica… tutela il paesaggio e il patrimonio stori-
               co e artistico della nazione» e 32 «la Repubblica tutela la salute come
               fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività» della
               Costituzione sono i precetti primari attraverso i quali è attuata la tutela
               ambientale nel nostro Paese. Sono norme derivate e non dirette, in
               quanto, al contrario di altri Stati, quali la Grecia, il Portogallo, la Svezia,
               l’India, la Spagna, il Perù, i Paesi Bassi ed il Brasile che hanno inserito
               norme di tutela dell’ambiente direttamente nei rispettivi Trattati
               Costituzionali, l’Italia non lo ha previsto in modo specifico nella pro-
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               pria Costituzione.
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