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Individuare gli incendiari, fermare i piromani


            ce al titolo VI del codice penale il reato specifico di incendio boschivo.
               «Dopo l’articolo 423 del codice penale è inserito il seguente: art. 423-  FOCUS
            bis (incendio boschivo). Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve
            o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o
            altrui, è punito con la reclusione da quattro (tre) a dieci anni (sette).
               Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è
            della reclusione da uno (uno) a cinque (cinque) anni.
               Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se
            dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
               Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumenta-
            te della metà, se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persisten-
            te all’ambiente».
               Come già detto, nel paragrafo precedente, la definizione di incendio
            boschivo dell’art. 423-bis c.p. è simile, per il bene protetto, a quella in vi-
            gore prima della legge 353/2000, quindi a quella prevista, dal preceden-
            te 423 c.p. con le aggravanti specifiche indicate nell’art. 425 c.p.
               Nella nuova definizione il reato di incendio boschivo è stato riunito
            in un unico articolo di legge, in modo da dare maggiore valore di auto-
            nomia e di specificità al bene protetto. Abbiamo evidenziato, tra paren-
            tesi e in corsivo nella trascrizione sopra riportata del nuovo articolo di
            legge, i livelli di pena precedenti la legge del 2000. In effetti, vediamo
            che per l’incendio colposo la pena è rimasta immutata. Per l’incendio
            doloso, invece, è stata aumentata.
               È importante evidenziare che anche con la precedente formulazione
            dell’art. 423 c.p., che prevedeva la reclusione da tre a sette anni, la poli-
            zia giudiziaria in caso di flagranza di reato per incendio doloso poteva
            procedere all’arresto della persona, in considerazione del fatto che il
            reato commesso colpiva, oltre che il patrimonio forestale, anche l’inco-
            lumità pubblica. Ma, nonostante l’esistenza della norma, il numero de-
            gli arresti eseguiti prima della legge del 2000 è trascurabile.
               I commi 3 e 4 dell’art. 11 della L. 353/2000 sono invece di nuova in-
            troduzione e specifici per il bene protetto, quello ambientale. Per que-    5
            sto nei commi 3 e 4 sono previste delle aggravanti di pena nel caso in      n.
            cui il fuoco provoca danni alle aree protette o danni di vaste proporzio-   -  II
            ni ed irreparabili per l’ambiente.
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