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Città contemporanea, ambiente e innovazione urbanistica


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             La Direttiva 85/337 (concernente la valutazione d’impatto ambientale di determinati proget-
            ti pubblici e privati) è preceduta e seguita da numerosissime direttive importanti ai fini della  FOCUS
            tutela dell’ambiente. Tra queste: la 75/442 (relativa ai rifiuti); la 79/409 (concernente la con-
            servazione degli uccelli selvatici); la 91/689 (rifiuti pericolosi); la 92/43 (per la conservazione
            degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche); la 96/61 (sulla pre-
            venzione e la riduzione integrate dell’inquinamento); la 97/11 (modifica alla 85/337 sulla
            VIA); il DPR 12-4-96 (indirizzi); di recente, la direttiva sulla VAS (2001/42). Il Consiglio delle
            Comunità Europee sembra individuare, ai fini della tutela dell’ambiente, due linee prioritarie:
            quella del controllo-recupero dei rifiuti o delle emissioni in genere e quella della tutela delle
            specie animali. La 85/337 si colloca come strumento di raccordo “operativo” tra gli obiettivi
            delle trasformazioni territoriali e la tutela dell’ambiente inteso in termini più generali. Delle di-
            rettive sopra ricordate si sottolinea l’importanza della 92/43 finalizzata a costituire la rete eco-
            logica Natura 2000 mediante la costituzione, negli Stati membri, di Siti di Importanza
            Comunitaria (SIC) e di zone speciali di conservazione. È previsto che se un Piano o un pro-
            getto abbiano incidenze significative su un SIC debbano formare oggetto di una apposita va-
            lutazione cui è subordinata l’autorizzazione alla realizzazione del piano o progetto.
            9  La direttiva europea, 2001/42/CE, sulla valutazione degli effetti di determinati piani e pro-
            grammi sull’ambiente (c.d. VAS). In realtà la proposta CE ha una struttura leggermente dif-
            ferente da quella che le è stata attribuita in Italia, soprattutto a livello regionale. Infatti, ove si
            osservi l’ambito di applicazione, essa non sembrerebbe applicarsi indistintamente a tutti i
            Piani e Programmi. Infatti la direttiva sulla VAS è connessa alla precedente direttiva 85/337
            nel senso che essa si applica a tutti i Piani e Programmi: che sono elaborati nei settori agrico-
            lo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle
            acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione
            dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per il rilascio delle autorizzazioni alla rea-
            lizzazione di progetti di opere elencate negli allegati I e II della 85/337 (dunque non tutti i
            Piani e Programmi), e che possono avere impatti negativi sugli Habitat naturali e seminatura-
            li. La VAS è costituita da un Rapporto di impatto ambientale, dallo svolgimento di consulta-
            zioni, da un iter decisionale che tiene conto di ambedue e dalla messa a disposizione delle in-
            formazioni sulla decisione assunta.
            10  Il Rapporto Brundtland (1987) contiene la prima definizione di sviluppo sostenibile: “lo
            sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa le esigenze del presente senza compromet-
            tere le possibilità per le generazioni future di soddisfare i propri bisogni”. Rappresenta la sin-
            tesi della regola delle tre E: ecologia, equità, economia.
              Vedi, ad esempio, la legge regionale dell’Umbria, n. 31/97, art. 2 (parte strutturale del
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            P.R.G.), co. 2, lettere h) ed l) ove si dispone che questa parte del Piano “…definisce i limiti di
            compatibilità e di sviluppo del territorio comunale in funzione delle sue caratteristiche geo-
            morfologiche, idrogeologiche,ed idrauliche, ne disciplina lo sviluppo in funzione dell’even-
            tuale rischio sismico, individua le aree per le quali sono necessari ulteriori studi ed indagini di
            carattere particolareggiato, ai fini di ridurre il rischio ambientale” e “valuta ed analizza le  4
            azioni di trasformazione previste in base ad un bilancio degli effetti sulle risorse essenziali  n.
            del territorio…”.                                                            -
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            12  Il Comparto edificatorio è stato introdotto nella legislazione dall’art. 23 della legge urbani-
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            stica 1150/42. L’applicazione è presente in alcuni P.R.G. degli anni cinquanta e di norma rap-

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