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Città contemporanea, ambiente e innovazione urbanistica
realizzare in altri ambiti urbani, in sostituzione dell’offerta dell’indenni-
FOCUS tà di esproprio per le proprietà sottoposte a destinazioni a verde e ser-
vizi pubblici, per la sottrazione a queste della edificabilità precedente-
mente sancita dal Piano. 13
Da un altro canto l’obiettivo di un’estesa difesa dall’edificazione del
sistema naturale (verde pubblico) ed agricolo porta, proprio in relazio-
ne alla questione del nodo proprietà privata dei suoli e Costituzione, a
rendere normativamente più deboli le aree destinate dal P.R.G., ad
esempio, a verde, in quanto alla rinuncia della tradizionale rigidezza del-
la programmazione si è sostituito l’obiettivo dell’incentivazione econo-
mica diffusa anche in vista di interventi sinergici dell’iniziativa privata
in quegli ambiti dai quali era tradizionalmente esclusa perché ritenuta
incompatibile. Sono previste in questi casi normative che ammettono la
trasformabilità dell’area su iniziativa privata per la realizzazione di at-
trezzatura sportiva o, comunque per il tempo libero, con la contestuale
cessione del compendio al comune e gestione privata pluridecennale.
In definitiva la pianificazione locale sembra orientata ad accrescere
le forme di acquisizione gratuita di compendi areali con la conseguenza
che crescono anche le possibilità di una progettazione pubblica della
città più attenta ai suoi equilibri ecosistemici anche attraverso la possi-
bilità di realizzare obiettivi di mera riqualificazione ambientale.
La nuova Provincia
L’insieme di queste tecniche appare sempre più spesso inquadrato
all’interno di un sistema territoriale per il quale il Piano territoriale di
cooordinamento, redatto in coerenza con un’applicazione approfondi-
ta dell’art. 57 del D.L.vo 112/98, definisce tutte le precondizioni di
compatibilità ambientale dei Piani locali.
Personalmente credo nel futuro del Piano territoriale provinciale. La
nuova Provincia nasce nel 1990 e pur subendo lo scippo parziale della
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Pianificazione territoriale che viene attribuita “anche” alle Regioni con
la complicità (politica) della Corte costituzionale che statuisce così che i
livelli di pianificazione del territorio sono quattro e non tre come era
stato da oltre cinquant’anni deciso dalla legge (inducendo anche alcuni
Anno
problemi di conflitto-confusione visto che qualche Regione ammette la
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