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Città contemporanea, ambiente e innovazione urbanistica


            tutela paesistica territoriale su più livelli) si consolida nel 1998 con il
            D.L.vo 112 e poi con il D.L.vo 267/2000.                                  FOCUS
               La riforma urbanistica proposta di recente non ne tratta in modo
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            esplicito. Si sottolinea solo il ruolo centrale, in sede locale, del Comune.
            La disattenzione può essere motivata in molti modi, ad esempio nel vo-
            ler lasciare alle Regioni il compito di mediare, in termini di competenze,
            tra le stesse e i Comuni.
               Ma accade qualcos’altro di positivo. Alcune recenti leggi regionali at-
            tribuiscono alla Provincia funzioni molto rilevanti, in termini di tutela
            dell’ambiente e del paesaggio, in sede di Pianificazione territoriale pro-
            prio in applicazione dell’art. 112/98. Il che induce a ritenere che le scel-
            te urbanistiche dei Comuni saranno sempre più condizionate dalle de-
            cisioni del Piano territoriale di coordinamento provinciale che, come
            nel caso della provincia di Terni, si è dotato di una strumentazione
            scientifica di tutto rispetto e tale che i margini di scelta urbanizzativi dei
            Comuni risultano molto ridotti.
               Dunque alla Provincia, almeno nei casi consimili a quello citato,
            spetta un ruolo assolutamente non marginale nelle decisioni di assetto
            territoriale sempre che voglia assumerlo. Ad esempio: nella proposta di
            legge, Regione Lombardia, all’art. 15 tra i contenuti del Piano
            Provinciale , comma 4, vi è «…l’individuazione, con efficacia prevalen-
            te… delle aree destinate all’attività agricola, analizzandone le caratteri-
            stiche, le risorse naturali e le funzioni, dettandone specifiche norme di
            valorizzazione, di uso e di tutela…», mentre al comma 5 se ne sottoli-
            nea la valenza di tutela paesistica e storico-ambientale; all’art. 18, si di-
            chiarano con efficacia prescrittiva o prevalente le indicazioni del Piano
            provinciale relative alla individuazione delle aree agricole e a quelle
            “soggette a tutela” o classificate a rischio idrogeologico e sismico, non-
            ché delle opere di sistemazione e consolidamento ritenute prioritarie.
               Analoghi e più espliciti obiettivi sono stati indicati dalla regione
            Emilia-Romagna: «…alle Province spetta il compito di ricercare nella
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            propria area vasta la compatibilità ambientale delle trasformazioni del      4
            territorio e di utilizzo delle risorse naturali, per indirizzare le scelte inse-  n.
            diative dei Comuni… Ciò accresce l’importanza che assumono i Piani           -  II
            territoriali di coordinamento provinciale come vero ordito strutturale
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