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Città contemporanea, ambiente e innovazione urbanistica


               della pianificazione territoriale, per governare le trasformazioni fisiche

         FOCUS  del territorio e per l’uso razionale delle risorse ambientali. Rilevante, a
               tal fine, sarà… la qualità con la quale le Province daranno attuazione al
               Piano territoriale paesistico regionale…». Per questo la legge regionale
               20/2000 (Emilia-Romagna) assume come contenuto del PTCPr la defi-
               nizione delle «…caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità
               delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici del territorio e le
               conseguenti tutele paesaggistico-ambientali… (nonché)… definisce i
               bilanci delle risorse territoriali e ambientali, i criteri e le soglie del loro
               uso, stabilendo le condizioni e i limiti di sostenibilità territoriale e am-
               bientale delle previsioni urbanistiche comunali che comportano rile-
               vanti effetti che esulano dai confini amministrativi di ciascun ente.»
               Queste indicazioni sono ancor meglio precisate nell’Allegato alla legge,
               A-1, commi 2 e 3.
                  Sulla stessa linea appare la legge regionale della Calabria (19/2002)
               che indica nel Piano Provinciale la sede per la definizione de «..i princi-
               pi sull’uso e la tutela delle risorse del territorio provinciale, con riferi-
               mento alle peculiarità dei suoi diversi ambiti». Ed inoltre stabilisce
               «…criteri e parametri per le valutazioni di compatibilità tra le varie for-
               me e modalità di utilizzazione delle risorse essenziali del territorio».
               Contenendo a tal fine «…il quadro conoscitivo delle risorse essenzia-
               li… e il loro grado di vulnerabilità e di riproducibilità in riferimento ai
               sistemi ambientali locali». Nonché «…il quadro conoscitivo dei rischi».
                  Pressoché analogamente la Regione Veneto con la legge regionale
               11/04, dove all’art. 22, il Piano Provinciale «…definisce gli aspetti relativi
               alla difesa del suolo e alla sicurezza degli insediamenti determinando, con
               particolare riferimento al rischio geologico, idraulico e idrogeologico e al-
               la salvaguardia delle risorse del territorio, le condizioni di fragilità am-
               bientale… indica la strategia di tutela e di valorizzazione del patrimonio
               agro-forestale e dell’agricoltura specializzata… detta norme finalizzate
               alla prevenzione e difesa dall’inquinamento prescrivendo gli usi espressa-
               mente vietati… riporta le aree a rischio di incidente rilevante…».
                  La proposta di legge della Regione Molise è molto prossima alle indi-
               cazioni previste nella legge dell’Emilia Romagna mentre la Regione
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               Lazio con la 38/99, pur attribuendo al PTCPr le possibilità previste dal-
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