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Città contemporanea, ambiente e innovazione urbanistica
2005) che i piani comunali, delle città metropolitane, delle province e
FOCUS degli enti gestori delle aree naturali protette oltre al doveroso adegua-
mento al Piano paesaggistico possano introdurre «ulteriori previsioni
conformative di maggiore definizione» completando così quel percor-
so storico della doppia tutela (di legge speciale e del piano urbanistico)
avviata nel 1967-68 e della quale abbiamo dato un’ampia testimonianza.
Note
1 Il volume Codice dell’ambiente, edizioni Il Sole 24 Ore, propone un profilo generale dell’am-
biente con riferimento a: norme antinquinamento (acqua, aria, agenti nocivi e sostanze peri-
colose, elettromagnetismo, rifiuti, rumore, rischi di incidenti rilevanti), conservazione delle
risorse naturali (beni culturali e bellezze naturali, suolo e territorio, sviluppo sostenibile, bio-
diversità, aree naturali protette), strumenti trasversali di tutela ambientale (danno ambientale,
informazione ambientale, qualificazione ambientale, valutazione di impatto ambientale).
Il “Rapporto sui limiti dello sviluppo” commissionato dal Club di Roma al MIT, fu pubbli-
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cato nel 1972. Donella Meadows fu il principale autore. Il rapporto sviluppa previsioni sulle
conseguenze della continua crescita della popolazione sull’ecosistema terrestre e sulla stessa
sopravvivenza della specie umana. D. Meadows e altri hanno pubblicato (2004) una successi-
va integrazione “Limits of Growth : the 30-years update” ed. Chelsea Green Publishing
Company.
3 Un mondo di città di G. Piccinato, ed. Comunità 2002.
4 La legge cost. 3/01 ha modificato il Titolo V della Costituzione ed agli artt. dal 114 al 120 le
Città metropolitane sono incluse, nella definizione delle loro facoltà e poteri, insieme a
Comuni, Province e Regioni.
5 Prime norme per il risparmio energetico, per l’uso delle acque, per il controllo dell’inquina-
mento atmosferico, ecc.
I cosiddetti “ecopiani” per il notevole rilievo dato in essi all’analisi ambientale e alle conse-
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guenti disposizioni normative e progettuali rivolte ad una tutela estesa delle varie componen-
ti ambientali.
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Vedi l’art. 1/bis della legge 431/85 (c.d. Galasso, dal nome del sottosegretario al ministero
della P.I. che ne promosse l’emanazione con un primo illegittimo decreto ministeriale). Vedi
anche l’art. 143 del D.L.vo 42/04 (codice Urbani), co. 4, lettera b) che lascia intendere come
il piano paesistico possa comprendere l’intero territorio regionale, ovvero dettare disposizio-
ni di tutela per gli ambiti non vincolati paesisticamente, con la condizione che questa tutela
per essere cogente sia inserita all’interno dei Piani provinciali o comunali, generali ed attuati-
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vi, approvati.
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