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Città contemporanea, ambiente e innovazione urbanistica


            l’art. 57 del D.L.vo 112/98 detta norme sul contenuto del piano che, allo
            stato delle più recenti normative regionali sul tema, appaiono abbastan-  FOCUS
            za legate a schemi normativi ormai desueti, assolutamente generici.
               Le brevi indicazioni sul contenuto di alcune leggi regionali in tema
            di governo del territorio consentono di soffermarsi su una questione
            che suscita qualche perplessità : ovvero sul fatto che, in molte leggi re-
            gionali, da una parte si mantiene la pianificazione paesistica, a livello re-
            gionale e/o provinciale, mentre si propongono, in sede provinciale,
            analisi ambientali e conseguenti disposizioni di Piano, caratterizzate da
            un rilievo ed un’incidenza tali da proporre il “paesaggio” solo come la
            risultante finale delle infinite relazioni, ovvero come sistema di ecosi-
            stemi e dunque richiedente metodologie e indirizzi di tutela che sono
            “diversi” da quelli di norma utilizzati per la redazione dei PTP, caratte-
            rizzati da approcci prevalentemente intuitivo-descrittivi di tipo sinteti-
            co e ricognitivo.
               Questo conflitto, forse più apparente che reale, emerge ancora di più
            ove si consideri il rilievo che quasi tutte le leggi citate danno alla neces-
            sità di definire un adeguato “quadro conoscitivo” del territorio, ovvia-
            mente integrato nel sistema informativo regionale. Quadro che si ha
            difficoltà a considerare possibile a livello centrale, ovvero regionale,
            mentre appare più credibile, per l’evidente motivo della dimensione ter-
            ritoriale, la sede provinciale, anche in vista degli obiettivi di decentra-
            mento funzionale che il Paese persegue ormai da decenni.
               In questo scenario normativo hanno portato un ulteriore contribu-
            to, assolutamente apprezzabile, alcuni interventi legislativi nazionali e
            comunitari. Tra questi il c.d. Codice Urbani (D.L.vo 42/04) che ha qua-
            lificato “beni paesaggistici” gli immobili e le aree già vincolati ai sensi
            delle leggi 1497/39, 431/85 o comunque sottoposti a tutela dai Piani
            paesaggistici ed ha normato una terza definizione di paesaggio che è
            qualificato come «parte omogenea di un territorio i cui caratteri deriva-
            no dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni»
            precisando che «La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguarda-     4
            no i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibi-     n.
            li». In base a questa prescrizione è sembrato possibile disporre in alcu-    -  II
            ne leggi regionali (vedi la legge della Lombardia, n. 12 dell’11 marzo
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