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Città contemporanea, ambiente e innovazione urbanistica


                  separata: la pianificazione urbanistico-territoriale, la tutela del pae-

         FOCUS    saggio e quella dell’ambiente (quest’ultima nella sola forma del con-
                  trollo dell’inquinamento e di protezione dei biotopi, fatti salvi gli
                  stralci dei piani di bacino idrografico).
                  Questo sistema, per il quale si presentano in dottrina le due tesi con-
               trapposte della necessità di un’integrazione pianificatoria e viceversa, di
               una distinzione tra gli strumenti della pianificazione generale e di setto-
               re (in questo senso è di grande rilievo la proposta del D.L.vo 112/98,
               art. 57, ove il piano provinciale è imputato, in presenza di legge regio-
               nale, dei medesimi effetti dei piani di settore che “intendesse” includere
               tra i propri contenuti), è posto in discussione, nelle due tesi sopra ricor-
               date, da alcune novità legislative quali le leggi 47/85 (condono edilizio)
               e 431/85 (Galasso), coeve all’emanazione della direttiva C.E.E. sulla
               V.I.A. e dalla recente direttiva (2001/42/CE) sulla Valutazione ambien-
               tale strategica.
                  Della legge 47/85 raramente si sottolinea l’importante presenza, in
               essa, di una serie di modalità di esercizio incrociato di attività di con-
               trollo della P.A. sulla tutela di alcuni aspetti dell’ambiente (BB.CC., vin-
               coli idrogeologici, terre collettive e di uso civico, vincoli paesistici ) che
               costituiscono, sull’argomento, uno dei più seri tentativi di coordina-
               mento, almeno sul piano delle sanzioni, avutosi sino ad oggi. Sulla
               431/85 sono stati scritti fiumi d’inchiostro (uno dei migliori contributi
               in materia, il saggio di R. Gambino sulla rivista Casabella, 1987).
                  Qui si vuole sottolineare, con riferimento al tema della composizio-
               ne unitaria dell’attività pianificatoria, la rilevanza specifica dell’art. 1/bis
               della 431 (nuovi contenuti dei P.T.P. e dei P.T.C. e connessa “alternativi-
               tà”) e l’obbligatorietà di questi strumenti per le finalità della legge.
                  Rispetto alla situazione esistente, queste disposizioni conducono a:
               una identità tecnica di risultato (protezione del paesaggio), sia con il PTP
               che con il PTC e, secondo un’interpretazione, ormai diffusa ma che ha
               avuto molte difficoltà ad affermarsi, anche con il PRG visto che spesso
               le norme legislative qualificano questo piano con l’aggettivo “territoria-
               le”; all’affiancamento della tutela del paesaggio con la tutela di altre
               componenti ambientali, in una con la loro “valorizzazione”; alla disci-
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               plina d’uso delle aree tutelate paesisticamente; all’inserimento della tu-
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