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Città contemporanea, ambiente e innovazione urbanistica
del primo programma d’azione per l’ambiente (’73). Azioni prevalente-
mente incentrate sui temi antinquinamento ed uso corretto delle risor- FOCUS
se. Riproposte nel ’77 e nell’83 si basavano, seguendo l’esperienza sta-
tunitense, sul principio di prevenire e di valutare preventivamente gli
effetti delle azioni di trasformazione sull’ambiente. Molti aspetti del-
l’iniziativa U.S.A. e C.E.E. venivano confusamente (nel senso soprattut-
to di una loro eterogeneità di presentazione) introdotti in numerose
norme legislative nazionali ed anche regionali ma, almeno fino ai primi
anni Ottanta, in maniera molto differenziata.
Contestuale era stata nel frattempo l’azione riformatrice della disci-
plina urbanistica che in realtà aveva prodotto il classico “topolino”: la
c.d. legge-ponte del ’67. Ove però qualche novità in tema di rapporto tra
disciplina urbanistica e difesa di alcune componenti ambientali era rin-
tracciabile laddove si prescrivevano le modifiche d’ufficio, in sede di ap-
provazione dei P.R.G., se non fossero apparsi sufficientemente tutelati
gli aspetti paesistici, storici, monumentali, ambientali ed archeologici del
territorio, ed anche in relazione alle norme di edificabilità dei comuni
privi di strumento urbanistico generale per i quali “l’edificazione nei
centri storici” (ambiente storico urbano) “resta impossibile fino alla ap-
provazione del P.R.G.”; la legge-ponte rinviava poi alla successiva ema-
nazione del famoso D.I. 1444/68 (standard urbanistici ed edilizi) che
fornisce al discorso urbanistica-ambiente qualche ulteriore seppur pic-
colo apporto (si dimentica spesso che questo decreto rappresenta la pri-
ma norma obbligatoria per realizzare nelle città una dimensione di spazi
verdi assolutamente significativa, pari a ben 24 mq ad abitante. Tra i so-
stenitori di questo obiettivo occorre ricordare Antonio Cederna).
Un più preciso momento di raccordo tra disciplina urbanistica e tu-
tela del patrimonio storico, artistico e paesistico si trova infine nella leg-
ge 1187/68 ove al P.R.G. è offerta l’opportunità di “disciplinare le zone
storiche, ambientali e paesistiche”. In queste disposizioni il termine
“ambientale” è stato inteso come rappresentativo dei soli interessi
identificabili nell’ambiente urbano e nel paesaggio. Almeno questa è 4
stata l’interpretazione prevalente. Proprio in virtù di questo, limitato, n.
scenario normativo si comincia comunque a parlare di “doppia tutela” - II
(quella delle apposite leggi del 1939 e quella urbanistica) o di tutele “pa-
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