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Città contemporanea, ambiente e innovazione urbanistica
Le funzioni residue statali però, proprio in quella sede vedevano so-
FOCUS stanzialmente riaffermata la loro partecipazione nell’attività ammini-
strativa “diretta” per la tutela dei BB.AA. - sostanzialmente il paesaggio
- (ciò che ha consentito alla Corte costituzionale di emanare successive
pronunce tutte rivolte all’affermazione, pur in rapporti di collaborazio-
ne, del persistente potere statale alla gestione del paesaggio) e nella ri-
serva, peraltro entro la funzione di indirizzo e coordinamento, della cu-
ra degli interessi relativi alla tutela ambientale ed ecologica nonché alla
difesa del suolo (riaffermata recentemente con la modifica del Titolo V
della Costituzione, legge cost. 3/01).
In realtà le Regioni avevano già avviato un’attività di protezione della
natura di notevole rilevanza e non pienamente colta nel suo iniziale di-
spiegarsi, resa possibile già sulla base del primo trasferimento di fun-
zioni del ’72. È attorno agli anni ’74/’77 la predisposizione, ancorché
settoriale, di attività normative rivolte alla istituzione “di aree protette”
(Lombardia, Lazio, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna...) i cui caratte-
ri sono, in verità, piuttosto distanti tra loro sotto il profilo delle modali-
tà di esercizio della tutela ambientale ed ecologica. Si va infatti dalla ti-
pologia “canonica” del parco di stampo, tutto sommato, tradizionale,
prevalente nel Lazio, sino a quelli che potrebbero essere considerati i
primi esempi di azione pianificatoria, integrata con obiettivi di svilup-
po, di carattere “ambientale”: il Piano del Parco lombardo del Ticino e
la coeva iniziativa ligure sulle aree protette.
Altre iniziative regionali, Ente per il Parco di Portofino (Liguria), la
disciplina urbanistico-paesistica della Toscana, il Progetto Po
(Piemonte), sottolineano qualche novità sulla scia del Parco del Ticino e
delle già ricordate indicazioni C.E.E. pervenute, nell’85, alla formulazio-
ne della direttiva 337 sulla V.I.A. (valutazione di impatto ambientale).
A tali aspetti, che, ripeto, sembrano mostrare significative innovazio-
ni verso il momento centrale, se non dell’unitarietà pianificatoria del-
l’ambiente e del territorio, quantomeno ad un loro iniziale coordina-
mento, ha contribuito in modo determinante la famosa illegittima irru-
zione normativa nel nostro ordinamento, del primo decreto Galasso,
poi divenuto legge 431/85, con la arcinota disposizione dell’art. 1/bis e
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la conseguente obbligatorietà di redazione ed approvazione dei PTP o
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