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Città contemporanea, ambiente e innovazione urbanistica


            a disposizione dall’ordinamento.
               L’attività delle Regioni, cui nel ’72 era stata “attribuita” la redazione  FOCUS
            e l’approvazione dei Piani Territoriali Paesistici, si sviluppava seguendo
            una duplice linea. Da un lato si pose subito mano a provvedimenti legi-
            slativi limitati a specifici argomenti (centri storici, coste, aree montane,
            parchi e riserve, zone agricole, cave ecc.), dall’altro si tese all’elaborazio-
            ne di testi “organici” in materia di urbanistica ed ambiente. Di qui par-
            tono le proposte più interessanti come quelle relative ad un’ampia rico-
            gnizione innovativa sui contenuti paesistici della pianificazione territo-
            riale e ad una disciplina urbanistica di natura “ambientale” connotata
            da minuziose prescrizioni di tutela di morfologie fisiche del territorio
            non escluse le aree agricole.
               Questa azione di coordinamento normativo e programmatorio re-
            gionale è sostenuta dalla ridefinizione del riparto di competenze tra
            Stato e Regioni riproposto con il D.P.R. 616/77 (autentica ricomposi-
            zione dell’organizzazione statale, regionale e locale in Italia dopo il
            1865) e che vide prendere corpo aspetti normativi significativi. Primo
            tra tutti la ricomposizione funzionale (anche se non del tutto conforme
            agli obiettivi della Commissione Giannini che li aveva tecnicamente
            predisposti) delle competenze in ambiti notevolmente più “organici”
            del precedente (1972) primo trasferimento di funzioni amministrative.
            Ai nostri fini rileva il settore organico dell’assetto del territorio ove
            compare un’articolazione di questioni complessivamente legate alla ge-
            stione del territorio e dell’ambiente (delega e trasferimento per quanto
            attiene alla specificità della “protezione” della natura ed alla istituzione
            di parchi e riserve) e distinte nei livelli di competenza regionali e locali,
            con una chiara identificazione delle funzioni residue dello Stato.
               Indicazioni rilevanti, nel 616, possono essere colte nell’unitarietà of-
            ferta (art. 80), più esplicitamente, alla funzione “urbanistica” che, disci-
            plinando l’uso del territorio, si vedeva affidata la salvaguardia e trasfor-
            mazione del suolo nonché la protezione dell’ambiente anche se nei li-
            miti delle disposizioni esistenti. Attorno a questa norma-pilastro si è      4
            svolto un pluridecennale dibattito e si sono prodotti piani, norme e         n.
            provvedimenti con contenuti decisamente innovativi e si è consumato,         -  II
            avanti alla Corte costituzionale, lo scontro Stato-Regioni.
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