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Danni agli autoveicoli causati da fauna selvatica


                  Certamente, è esclusa la responsabilità dell’ente gestore della strada,
               qualora questo abbia provveduto ad installare ai bordi della sede strada-
               le, in modo congruo e ben visibile, la relativa segnaletica di pericolo
               (cartello triangolare bianco con bordi rossi all’interno del quale è raffi-
               gurato il balzo di un capriolo).
                  Non dovrebbe, invece, essere esclusa la responsabilità civile della so-
               cietà concessionaria in caso di collisione avvenuta lungo un’autostrada:
               in questo caso, la società concessionaria dovrebbe rispondere dei danni
               cagionati al veicolo ed alle persone poiché ha il dovere di proteggere la
               sede stradale lungo tutta la tratta avuta in concessione con congrue bar-
               riere, al fine di evitare pericolose intrusioni di animali selvatici.
                  È, altresì, esclusa qualsiasi responsabilità dei Ministeri delle politiche
               agricole e forestali e dell’Ambiente e della tutela del territorio poiché,
               salvo qualche ambito, la competenza sulla fauna selvatica è stata, in ge-
               nerale, trasferita alle Regioni già da diversi anni.
                  Dovrebbe essere parimenti esclusa la responsabilità civile della
               Provincia, qualora questa abbia adottato tutti quei piani di gestione
               faunistica e posto in essere tutte quelle azioni di prelievo selettivo vol-
               ti a contenere il numero delle popolazioni di ungulati presenti sul suo
               territorio, al fine di evitare danni a persone o cose provocati dai selva-
               tici stessi.
                  Ancora. In caso di danni causati da un animale selvatico ad un’auto-
               vettura situata all’interno di un’area naturale protetta, l’automobilista
               danneggiato può, in presenza di certe condizioni, richiedere diretta-
               mente all’Ente Parco un’indenizzo per i danni subiti.
                  Come si è accennato all’inizio, la questione è molto complessa.
                  Cercando di fare chiarezza, va detto che già la precedente legge sul-
               la caccia (la n. 968 del 1977) aveva introdotto un’importante modifica
               alla legislazione previgente: la fauna selvatica da “res nullius” (cosa di
               nessuno) è divenuta “patrimonio indisponibile dello Stato” (bene pub-
               blico di proprietà dello Stato). Questa modifica è stata confermata an-
               che nell’articolo 1 della vigente legge sulla caccia (la n. 152 del 1992). La
               novità sostanziale è stata, per quanto concerne gli automobilisti dan-
               neggiati, la possibilità di individuare un soggetto (lo Stato, per l’appun-
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               to) astrattamente responsabile per i danni causati dalla fauna selvatica in
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