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Danni agli autoveicoli causati da fauna selvatica


               codice civile, con conseguente obbligo di risarcire all’automobilista tan-
               to il danno emergente che il lucro cessante.
                  Ed il vincolo di solidarietà tra i due enti persisterebbe anche se il si-
               nistro si fosse verificato su una strada di proprietà rispettivamente del-
               la Provincia o della Regione.
                  Ovviamente, la Regione e la Provincia rispondono in solido soltanto
               dei danni a persone o cose causati da quegli animali oggetto delle nor-
               me di legge poste a protezione della fauna selvatica omeoterma, ossia
               mammiferi ed uccelli.
                  Sarebbero, quindi, esclusi da ogni risarcimento gli eventuali danni
               causati dai rettili, dagli anfibi nonché da tutta la fauna alloctona. La
               Regione e la Provincia, quindi, non risponderebbero dei danni causati,
               per esempio, dalla tigre introdotta illegalmente da un bracconiere o dal-
               la giraffa fuggita da un circo per un caso fortuito. E non rispondereb-
               bero neanche per i danni causati da un daino proveniente da un azien-
               da faunistico-venatoria.
                  Nell’ambito della complicata questione bisogna segnalare anche una
               residua responsabilità civile dello Stato. Si tratta di tutti quei casi in cui
               l’incidente automobilistico sia avvenuto all’interno di una Riserva natu-
               rale dello Stato oppure i danni alle autovetture siano stati causati da ani-
               mali selvatici provenienti da una Riserva statale. In tali casi, sussistereb-
               be la responsabilità civile dello Stato, ai sensi dell’articolo 2043 del co-
               dice civile e l’Ente gestore potrebbe essere chiamato a rispondere dei
               danni cagionati dagli animali selvatici affidati alla sua tutela. Uso appo-
               sta il condizionale, poiché, trattandosi di responsabilità aquiliana, l’one-
               re di provare la specifica colpa dello Stato spetta al danneggiato, che, fi-
               nora, quasi mai è riuscito ad accertare in sede giudiziaria l’eventuale cat-
               tiva gestione faunistica posta in essere quotidianamente dall’Ufficio per
               la biodiversità (la gloriosa ex Azienda di Stato per le Foreste Demaniali,
               ora struttura operativa di eccellenza del Corpo Forestale dello Stato).
                  In presenza di animali domestici, la questione è, invece, completa-
               mente differente. Infatti, dei danni agli automobilisti causati dagli ani-
               mali da compagnia (cani e gatti), dagli animali da lavoro (cavalli, asini e
               muli) e dagli animali da allevamento (bovini, caprini, ovini, suini, polla-
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               me e conigli) ne rispondono esclusivamente i rispettivi proprietari. Ai
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