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Danni agli autoveicoli causati da fauna selvatica


            nelle strade comunali è decisamente bassa. Le autostrade, invece, sono
            curiosamente sede di pochissimi incidenti, sia perchè sono tutte recin-
            tate e conseguentemente l’accesso alla fauna selvatica è limitato e sia
            perché l’alta velocità e l’elevata frequenza degli autoveicoli scoraggiano
            l’attraversamento da parte degli animali.
               È opportuno sottolineare che spesso non è il «grosso cervo (come rife-
            rito da quella lettrice) a piombare sul nostro cofano», ma, al contrario, è la
            vettura che, andando ad una velocità tale da non riuscire a frenare in
            tempo, piomba sull’ungulato rimasto nel frattempo immobile sull’asfal-
            to perché confuso, spaventato o abbagliato dai fari. Nell’etologia di
            questi animali non si sono ancora registrati casi comportamentali di un-
            gulati che attaccano un’automobile!
               In ogni caso, le collisioni con il selvatico cagionano agli utenti della
            strada danni più o meno rilevanti ai propri veicoli e, in casi particolari,
            anche gravi lesioni alle persone.
               Ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro con un
            animale selvatico significa sostenere una procedura lunga ed aleatoria,
            sia perché manca nell’ordinamento giuridico italiano una espressa di-
            sposizione di legge che regoli la materia e sia perché spetta al danneg-
            giato l’onere di provare che la collisione con il selvatico sia avvenuta per
            cause a lui non imputabili e che i danni subiti siano stati effettivamente
            ed inequivocabilmente cagionati dall’animale.
               A volte, gli automobilisti danneggiati richiedono il risarcimento dei
            danni patiti all’ente gestore della strada dove è avvenuta la collisione o
            all’ente concessionario dell’autostrada in cui si è verificato il sinistro.
               Altre volte, i danneggiati si rivolgono alla Regione o alla Provincia del
            luogo in quanto enti pubblici titolari, secondo i rispettivi ambiti di com-
            petenza, delle funzioni connesse alla protezione della fauna selvatica.
               Alcuni, invece, richiedono i danni al Ministero delle politiche agrico-
            le e forestali o al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, in
            quanto «la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato».
               In ogni caso si tratta sempre di situazioni molto controverse poiché      4
            ciascun ente, in assenza di una precisa disposizione di legge, tende ad      n.
            escludere la propria responsabilità, costringendo l’automobilista ad un      -  II
            contenzioso lungo ed incerto.
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