Page 272 - SilvaeAnno02n04-005-Editoriale-pagg.006.qxp
P. 272

Danni agli autoveicoli causati da fauna selvatica


            caso di incidenti stradali.
               Tutto chiaro? Niente affatto! L’articolo 117 della Costituzione (sia nel-
            la vecchia formulazione che nel nuovo testo scaturito dalla riforma ap-
            provata nel 2001) assegna la materia della caccia alla competenza istitu-
            zionale delle Regioni. Conseguentemente, le relative competenze gestio-
            nali e la corrispondente responsabilità sono passate alle singole Regioni.
               Tutto risolto? Tutt’altro! Ciascuna Regione, nell’ambito della propria
            autonomia, ha avuto la possibilità di sub-delegare, in tutto o in parte, la
            gestione e le responsabilità in materia faunistica alle Province. Ne è sca-
            turita una situazione complessiva del tutto disomogenea e poco com-
            prensibile per l’automobilista-danneggiato.
               Laddove è stata approvata dall’ente Regione una organica normativa
            di delega alle Province di tutte le competenze in materia faunistica, ogni
            richiesta di risarcimento va rivolta alla Provincia del luogo in cui si è ve-
            rificato il sinistro.
               In mancanza di delega della competenza alle Province, la Regione ri-
            mane l’unica amministrazione istituzionalmente competente a ricevere
            le domande di risarcimento.
               In caso di delega parziale della competenza alle Province, la Regione,
            rimanendo titolare di alcune funzioni quali per esempio la programma-
            zione ed il coordinamento della gestione faunistica, può essere chiama-
            ta a rispondere in solido con la Provincia dei danni cagionati agli auto-
            mobilisti dalla fauna selvatica.
               Chiarito adesso? Non ancora! A complicare ulteriormente la que-
            stione è subentrata recentemente anche un’importante pronuncia della
            Corte di Cassazione. Ai sensi di questa sentenza - poiché alle Regioni,
            pur avendo attribuito alle Province le funzioni in materia di patrimonio
            faunistico, compete l’obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad
            evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o cose e poi-
            ché devono costituire un fondo destinato alla prevenzione ed ai risarci-
            menti dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole ed
            agli allevamenti zootecnici - nell’ipotesi di danno causato dalla fauna      4
            selvatica ed il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, la      n.
            Regione stessa può essere chiamata a rispondere in forza della norma         -  II
            generale sulla responsabilità extracontrattuale di cui all’articolo 2043 del
                                                                                         Anno

                                                                        SILVÆ         273
   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277