Page 274 - SilvaeAnno02n04-005-Editoriale-pagg.006.qxp
P. 274
Danni agli autoveicoli causati da fauna selvatica
sensi dell’articolo 2052 del codice civile, infatti, il proprietario di un ani-
male o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei
danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che
fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
Il vero punto dolente dell’intera questione è comunque un altro.
Una volta accertato quale sia l’ente pubblico competente a ricevere
le richieste di risarcimento rimane a carico dell’automobilista danneg-
giato l’onere di provare la condotta colposa dell’ente medesimo.
Risulta evidente che, se è facile provare la colpa del conducente di un
veicolo che in prossimità di un incrocio non si è fermato al segnale di
stop, ben più difficile è dimostrare la negligenza, l’imprudenza o l’im-
perizia di un ente pubblico nella gestione della fauna selvatica, e so-
prattutto la diretta riconducibilità del singolo incidente a tale ipotetica
condotta colposa.
In un primo tempo la giurisprudenza prevalente era orientata nella
diretta applicazione nei confronti di Regioni e Province dell’articolo
2052 del codice civile che, come si è sopra accennato, stabilisce la re-
sponsabilità del soggetto che abbia animali in custodia per gli eventuali
danni causati dagli stessi, salvo che dimostri il caso fortuito. In sostan-
za, si era stabilita una vera e propria inversione dell’onere della prova:
non era più il danneggiato a dover dimostrare che l’incidente era stato
cagionato a causa di un insufficiente controllo sulla fauna selvatica, ma
al contrario era la Provincia (o la Regione o la ex A.S.F.D.) a dover pro-
vare che il sinistro automobilistico era avvenuto per motivi del tutto im-
previsti ed imprevedibili (appunto, per un caso fortuito).
Tale interpretazione, però, è stata successivamente rivista dalla stes-
sa Corte di Cassazione, che, sulla spinta delle numerose pronunce
emesse, a seconda del valore del danno, dai Giudici di pace e dai
Tribunali di tutta Italia, non ha ritenuto più sussistenti i requisiti della
custodia di animali previsti dall’articolo 2052 del codice civile. In prati-
ca, la Corte suprema, riconoscendo il carattere di naturale erraticità del-
la fauna selvatica, ha stabilito che la pubblica amministrazione 4
(Regione, Provincia, Ente Parco o Corpo forestale dello Stato - Ufficio n.
per la biodiversità) non può avere un controllo diretto sulla stessa, tale - II
da farne derivare una eventuale responsabilità per danni, come avviene
Anno
SILVÆ 275

