Page 274 - SilvaeAnno02n04-005-Editoriale-pagg.006.qxp
P. 274

Danni agli autoveicoli causati da fauna selvatica


            sensi dell’articolo 2052 del codice civile, infatti, il proprietario di un ani-
            male o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei
            danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che
            fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
               Il vero punto dolente dell’intera questione è comunque un altro.
               Una volta accertato quale sia l’ente pubblico competente a ricevere
            le richieste di risarcimento rimane a carico dell’automobilista danneg-
            giato l’onere di provare la condotta colposa dell’ente medesimo.
            Risulta evidente che, se è facile provare la colpa del conducente di un
            veicolo che in prossimità di un incrocio non si è fermato al segnale di
            stop, ben più difficile è dimostrare la negligenza, l’imprudenza o l’im-
            perizia di un ente pubblico nella gestione della fauna selvatica, e so-
            prattutto la diretta riconducibilità del singolo incidente a tale ipotetica
            condotta colposa.
               In un primo tempo la giurisprudenza prevalente era orientata nella
            diretta applicazione nei confronti di Regioni e Province dell’articolo
            2052 del codice civile che, come si è sopra accennato, stabilisce la re-
            sponsabilità del soggetto che abbia animali in custodia per gli eventuali
            danni causati dagli stessi, salvo che dimostri il caso fortuito. In sostan-
            za, si era stabilita una vera e propria inversione dell’onere della prova:
            non era più il danneggiato a dover dimostrare che l’incidente era stato
            cagionato a causa di un insufficiente controllo sulla fauna selvatica, ma
            al contrario era la Provincia (o la Regione o la ex A.S.F.D.) a dover pro-
            vare che il sinistro automobilistico era avvenuto per motivi del tutto im-
            previsti ed imprevedibili (appunto, per un caso fortuito).
               Tale interpretazione, però, è stata successivamente rivista dalla stes-
            sa Corte di Cassazione, che, sulla spinta delle numerose pronunce
            emesse, a seconda del valore del danno, dai Giudici di pace e dai
            Tribunali di tutta Italia, non ha ritenuto più sussistenti i requisiti della
            custodia di animali previsti dall’articolo 2052 del codice civile. In prati-
            ca, la Corte suprema, riconoscendo il carattere di naturale erraticità del-
            la fauna selvatica, ha stabilito che la pubblica amministrazione             4
            (Regione, Provincia, Ente Parco o Corpo forestale dello Stato - Ufficio      n.
            per la biodiversità) non può avere un controllo diretto sulla stessa, tale   -  II
            da farne derivare una eventuale responsabilità per danni, come avviene
                                                                                         Anno

                                                                        SILVÆ         275
   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279