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Danni agli autoveicoli causati da fauna selvatica
di norma per gli animali domestici.
In tal modo, però, si ricadeva nel problema opposto: ossia, tornando
ad applicare in modo rigido il principio della colpa previsto dall’artico-
lo 2043 del codice civile, si impediva di fatto ogni possibilità di ottene-
re il risarcimento dei danni.
La Corte di Cassazione, ritornando di nuovo sull’argomento e pur
confermando la necessità di far riferimento ai principi di cui all’articolo
2043 del codice civile, ha, da ultimo, stabilito che sussiste la responsabi-
lità solidale della Regione e della Provincia, qualora queste non abbiano
adottato tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi
danni a persone o cose, attenuando l’onere della prova a carico dell’au-
tomobilista danneggiato e consentendo, in via astratta, la valutazione,
da parte del giudice di merito, dell’idoneità o meno delle misure di con-
trollo attuate da Province e Regioni.
Dopo questa sentenza del settembre 2003, la parola è passata al giu-
dice di primo grado (a seconda del valore del danno: Giudice di pace in
caso di danni inferiori a 15.493,71 euro e Tribunale civile per danni su-
periori a 15.493,71 euro). Ossia, il singolo giudice di primo grado deve
valutare di volta in volta se gli strumenti di gestione della fauna selvati-
ca siano stati sufficienti a contenere il transito degli animali sulle strade
e la relativa probabilità di incidente, tenendo anche in debito conto del-
l’eventuale concorso di colpa dell’automobilista (stato di ebbrezza, ve-
locità superiore a quella consentita, uso del telefono cellulare, …).
Valutazione quanto mai difficoltosa, avuto riguardo ai diversi stru-
menti ed alle differenti politiche gestionali con cui le varie Regioni e
Province affrontano il problema lungo tutta la penisola. A ciò si aggiun-
ga che alla responsabilità civile collegata al controllo della fauna selvati-
ca, va aggiunta, nei casi in cui la strada sia di competenza della Provincia
o della Regione, quella concernente la gestione della rete stradale. Ossia,
costituisce elemento utile a formare la responsabilità civile dell’ente lo-
cale l’assenza o meno di tutte quelle misure idonee a mettere in sicurez-
za la sede stradale: cartelli stradali di pericolo indicanti il transito della
fauna selvatica, dispositivi ottici riflettenti la luce dei veicoli in transito
in grado di abbagliare gli animali in prossimità della sede stradale, tun-
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nel sotterranei per l’attraversamento della fauna, …
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