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Disciplina dell’utilizzazione dei fanghi in agricoltura
attraverso prove di campo, al problema. Mappatura, zonizzazione, de-
stinazione d’uso del territorio, monitoraggio dei vincoli esistenti, effetti
di autorizzazioni e divieti e studio definitivo sulla compatibilità dei suo-
li, costituiscono i principali elementi da cui far discendere una corretta
politica di tutela ambientale.
Interessante è, a riguardo, l’esperienza condotta dalla Provincia di
Pavia, tramite un piano sperimentale in cui sono state dettagliate il nu-
mero di prove necessarie, le colture impiegate (riso e mais), la superficie
d’intervento da destinarsi alle prove (particelle da 700 metri quadri), il
numero di anni di esecuzione delle prove stesse (5 anni) e le analisi del
terreno e dei fanghi.
Alla fine della sperimentazione, si è evidenziata, nel complesso, l’otti-
ma caratteristica dei fanghi (tecnicamente definiti biomasse) impiegati. In
alcuni casi, per due tipologie di fanghi utilizzati, si sono riscontrate carat-
teristiche affini a quelle dei concimi naturali e tradizionali, di sicuro im-
piego nei terreni agricoli. Si è altresì constatata una tendenza al progressi-
vo miglioramento dei terreni ricettori, se trattati con tal tipo di fanghi.
Ai sensi dell’art. 9 della legge, chi intende utilizzare fanghi deve:
• ottenere l’autorizzazione della Provincia;
• notificare, almeno dieci giorni prima, a Regione, Provincia e
Comune di competenza, l’inizio delle operazioni di utilizzazione.
L’autorizzazione ha una durata massima di cinque anni ed il suo rila-
scio è subordinato ad una serie di adempimenti tra i quali l’indicazione
della tipologia di fanghi da utilizzare, le colture destinate all’impiego dei
fanghi, le caratteristiche e l’ubicazione dell’impianto di stoccaggio, le
caratteristiche dei mezzi utilizzati per la distribuzione.
Se i fanghi sono stoccati, miscelati, trattati e/o additivati, dovranno
essere sottoposti ad ulteriori analisi prima della loro utilizzazione in
agricoltura.
Essi devono essere applicati adoperando le buone pratiche agricole
(Decreto MIPAF 19/4/1999), effettuando l’interramento durante o su-
bito dopo l’applicazione, mediante opportune lavorazioni del terreno,
evitando ruscellamento, ristagno e trasporto del fango fuori area di
confnamento.
Anno
Fondamentale, ex art. 11 del Decreto n. 99/92, ai fini del monitorag-
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