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Disciplina dell’utilizzazione dei fanghi in agricoltura


               La Corte non ha però ritenuto ammissibili le giustificazioni addotte
            dallo Stato italiano e non ha accolto la relazione.
               A seguito della trasmissione dei dati richiesti sugli utilizzi dei fanghi,
            l’Italia ha adempiuto alle prescrizioni mancanti con consequenziale ar-
            chiviazione, nel luglio 2005, della procedura d’infrazione.






            Note


            1  Paolo Sequi, “L’utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione civile” Arpa, n. 5 settem-
            bre-ottobre 2004 p.11.
            2  Cass. Pen., sez. III, 5/11/1996, n. 9402 - Cantatore - Foro It. 1997 II, 559.
            3  L.R. n. 29 del 28/4/1995 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di utilizzazio-
            ne dei fanghi di depurazione in agricoltura attraverso le Amministrazioni Provinciali”.
             Il contesto finanziario, sostanzialmente estraneo all’ambito nel quale opera la norma, è sta-
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            to ritenuto da alcuni come la riprova di una mancata pianificazione organica sul tema rifiuti.
            In tal senso L. Ramacci in Giurispr. merito 2003: p. 826.

            5  C.d.G. Terza Sezione 16 Settembre 2004 “Inadempimento di uno Stato - Inquinamento e
            fattori nocivi - Protezione del suolo - Fanghi di depurazione - Trasformazione di informa-
            zioni incomplete per gli anni 1995-97 - Artt.10 e 17 della direttiva 86/278/CEE” in www.di-
            rittoambiente.com. Oggetto della questione: l’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agri-
            coltura, pratica ammessa ma particolarmente rilevante per la salute animale ed umana. In
            particolare la sentenza censura l’operato dell’Italia per non aver riferito compiutamente sui
            valori limiti di concentrazione dei metalli pesanti (cadmio, rame, nichel, piombo, zinco, mer-
            curio e cromo), rilevati nelle operazioni di spandimento.















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