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Disciplina dell’utilizzazione dei fanghi in agricoltura


            gio delle caratteristiche dei fanghi da utilizzare in agricoltura, è l’obbli-
            go di sottoporli ad ulteriori analisi prima della loro utilizzazione secon-
            do schemi tecnici allegati alla norma.
               Propedeuticamente i fanghi prodotti presso gli impianti di depura-
            zione devono essere analizzati ogni volta che intervengano cambia-
            menti nelle caratteristiche delle acque trattate, nonché ad intervalli co-
            stanti numericamente dipendenti dalle potenzialità degli impianti e, co-
            munque, almeno una volta all’anno.
               Nelle fasi di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento ed uti-
            lizzazione, i fanghi devono essere accompagnati da una scheda di ac-
            compagnamento (da conservare per almeno sei anni), compilata dal
            produttore o dal detentore e consegnata a chi li prende in carico.
               Il produttore dei fanghi destinati all’agricoltura deve detenere il regi-
            stro di carico e scarico opportunamente annotato con:
               • i quantitativi di fango prodotto e quelli forniti per uso agricolo;
               • la composizione e le caratteristiche dei fanghi;
               • il tipo di condizionamento impiegato;
               • i nomi e gli indirizzi dei destinatari dei fanghi e dei luoghi previsti
                  per l’utilizzazione dei fanghi.
               I registri devono essere sempre disponibili ai controlli e, annualmen-
            te, devono essere spediti alla Regione onde permettere a queste ultime
            di trasmettere al ministero dell’Ambiente i dati necessari alla quantifica-
            zione ed alla qualificazione dell’impiego dei fanghi e monitorare la quo-
            ta dei terreni che li ricevono.
               L’utilizzatore dei fanghi deve istituire altro apposito registro di utiliz-
            zazione, diverso da quello di carico e scarico, con pagine numerate e vi-
            dimate dall’autorità di controllo, sul quale devono essere riportati i dati
            richiesti dall’all. III B al Decreto “fanghi” ed in particolare:
               - i risultati delle analisi dei terreni;
               - i quantitativi di fanghi ricevuti;
               - le relative composizioni e caratteristiche;
               - il tipo di trattamento subito;                                          4
               - gli estremi delle schede di accompagnamento;                            n.
               - il nominativo o la ragione sociale del produttore, del trasformatore;   -  II
               - i quantitativi dei fanghi utilizzati;
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