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Disciplina dell’utilizzazione dei fanghi in agricoltura


                  La legge sulle acque, che successivamente ha subito numerose modi-
               fiche e variazioni, in relazione alle tre tipologie di acque reflue contem-
               plate, prevede:
                  • acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamen-
                     ti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal
                     metabolismo umano;
                  • acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di ac-
                     que reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convoglia-
                     te in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerati;
                  • acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da
                     edifici in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di
                     beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteori-
                     che di dilavamento.

                  B - Fanghi trattati, ovvero fanghi sottoposti a trattamento biologico-chimico o
               termico che riduca il potere fermentativo e gli inconvenienti sanitari della loro
               utilizzazione.
                  Si definiscono fanghi trattati o condizionati le sostanze sottoposte a
               trattamento biologico, chimico o termico, a deposito a lungo termine
               ovvero ad ogni altro procedimento finalizzato ad una sostanziale ridu-
               zione del potere fermentescibile ed all’abbattimento dei microrganismi
               potenzialmente pericolosi dal punto di vista igienico-sanitario.
                  La “stabilizzazione” di tali sostanze è fondamentale poiché in caso
               contrario, contestualmente alla loro utilizzazione, si avvertirebbe nel-
               l’ambiente il classico cattivo odore di uova marce. Tale fenomeno, nei
               casi più gravi, può comportare la violazione dell’art. 674 C.P. (getto pe-
               ricoloso di cose) che, ponendosi come reato contravvenzionale di peri-
               colo a forma libera, richiederebbe, ai fini della configurazione dell’ele-
               mento soggettivo, la semplice colpa sulla corretta conduzione dei pro-
               cessi produttivi.
                  La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che il D.Lgs. n.
               99/92 disciplina unicamente i fanghi (umidi-disidratati, essiccati) pro-
               venienti da processi di depurazione degli scarichi di insediamenti civili,
               misti o produttivi (così come rideterminati dalla nuova logica del “de-
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               creto acque”) assimilabili ai primi, nonché i fanghi trattati, senza alcuna
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