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Disciplina dell’utilizzazione dei fanghi in agricoltura
La legge sulle acque, che successivamente ha subito numerose modi-
fiche e variazioni, in relazione alle tre tipologie di acque reflue contem-
plate, prevede:
• acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamen-
ti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal
metabolismo umano;
• acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di ac-
que reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convoglia-
te in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerati;
• acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da
edifici in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di
beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteori-
che di dilavamento.
B - Fanghi trattati, ovvero fanghi sottoposti a trattamento biologico-chimico o
termico che riduca il potere fermentativo e gli inconvenienti sanitari della loro
utilizzazione.
Si definiscono fanghi trattati o condizionati le sostanze sottoposte a
trattamento biologico, chimico o termico, a deposito a lungo termine
ovvero ad ogni altro procedimento finalizzato ad una sostanziale ridu-
zione del potere fermentescibile ed all’abbattimento dei microrganismi
potenzialmente pericolosi dal punto di vista igienico-sanitario.
La “stabilizzazione” di tali sostanze è fondamentale poiché in caso
contrario, contestualmente alla loro utilizzazione, si avvertirebbe nel-
l’ambiente il classico cattivo odore di uova marce. Tale fenomeno, nei
casi più gravi, può comportare la violazione dell’art. 674 C.P. (getto pe-
ricoloso di cose) che, ponendosi come reato contravvenzionale di peri-
colo a forma libera, richiederebbe, ai fini della configurazione dell’ele-
mento soggettivo, la semplice colpa sulla corretta conduzione dei pro-
cessi produttivi.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che il D.Lgs. n.
99/92 disciplina unicamente i fanghi (umidi-disidratati, essiccati) pro-
venienti da processi di depurazione degli scarichi di insediamenti civili,
misti o produttivi (così come rideterminati dalla nuova logica del “de-
Anno
creto acque”) assimilabili ai primi, nonché i fanghi trattati, senza alcuna
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