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Disciplina dell’utilizzazione dei fanghi in agricoltura


            delegare ad altri Enti le predette funzioni amministrative, come ha fat-
            to, ad esempio, la Regione Puglia. Tale legge delega alle Province le
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            funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni per l’utilizzazione dei
            fanghi in agricoltura nonché il compito di redigere e trasmettere ogni
            anno al ministero dell’Ambiente una relazione riassuntiva dei fanghi
            prodotti in relazione alle diverse tipologie summenzionate, sulla com-
            posizione e le caratteristiche degli stessi, sulla quota fornita per usi agri-
            coli e sulle caratteristiche dei terreni a tal fine destinati.
               La norma regionale pugliese stabilisce inoltre che le Province posso-
            no disporre prescrizioni e condizioni all’utilizzazione dei fanghi in rela-
            zione alle caratteristiche dei terreni (permeabilità, pendenza), alle condi-
            zioni meteoclimatiche della zona, alle caratteristiche fisiche dei fanghi.
               Rispetto alla legge nazionale, che, ex art. 117 co. 2 lett. s) Cost., fissa
            i limiti minimi inderogabili di utilizzazione dei fanghi, il legislatore re-
            gionale ha operato ulteriori scelte restrittive, al fine di una maggiore tu-
            tela del territorio, vietando l’utilizzazione dei fanghi:
               - su terreni agricoli nelle aree interdette allo smaltimento così come
                  definite dal Piano Regionale di risanamento delle acque;
               - su terreni agricoli a distanze inferiori a m 1.000 da captazioni
                  idropotabili;
               - su terreni agricoli a distanze inferiori a m 500 da captazioni idri-
                  che a qualsiasi altro uso destinate;
               - su terreni agricoli a distanze inferiori a m 200 da corsi d’acqua su-
                  perficiali;
               - su terreni agricoli a distanze inferiori a m 500 da autostrade e
                  strade statali;
               - su terreni agricoli a distanze inferiori a m 300 da strade provincia-
                  li ed a m 100 da strade comunali.
               Naturalmente anche altre Regioni, in funzione delle caratteristiche
            del proprio territorio agricolo e dei propri obiettivi di sviluppo, hanno
            legiferato in merito.
               Varie Province hanno promosso gruppi di lavoro interdisciplinari          4
            per affrontare la vasta problematica dell’impiego dei fanghi in agricol-     n.
            tura sotto il profilo agronomico, chimico, biologico, ecotossicologico e     -  II
            giuridico caratterizzando un approccio integrato e sperimentale, anche
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