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Disciplina dell’utilizzazione dei fanghi in agricoltura


               esonerati dalla disciplina sui rifiuti.
                  Il problema è di facile soluzione poiché è opportuno ricordare che le
               operazioni di recupero previste dalla normativa vigente al fine di esclu-
               dere che le sostanze avviate a tali processi possano usufruire della
               estromissione dal regime dei rifiuti, si riferiscono, tra l’altro, al
               riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi
               (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biolo-
               giche) ed allo spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura.
                  In presenza della necessità di utilizzare i fanghi a beneficio del terre-
               no agricolo la stessa norma, pur ispirata a criteri di “deregulation” per le
               materie oggetto di recupero, esclude che le operazioni di riutilizzazione
               di tali sostanze in agricoltura possano non rientrare nell’ambito della di-
               sciplina sui rifiuti che è quindi, a riguardo, pienamente applicabile.
                  La Direttiva Comunitaria sui fanghi prevede, altresì, che gli Stati
               membri comunichino alla Commissione informazioni sulla sua applica-
               zione, nel contesto delle relazioni relative all’attuazione di talune diret-
               tive concernenti l’ambiente, con cadenza triennale.
                  Tale relazione viene predisposta dai suddetti Stati, sulla scorta di un
               questionario a loro inviato dalla Commissione, dalla quale evincere i
               dati quali-quantitativi dei fanghi secchi di depurazione utilizzati in agri-
               coltura, dei processi di condizionamento e delle superfici interessate.
                  L’Italia non ha rispettato l’adempimento delle procedure informati-
               ve e, il 16 Settembre 2004, è stata condannata dalla Corte Europea per
               non aver indicato puntualmente i dati richiesti. 5
                  Invero la relazione presentata dall’Italia nel 2000 risultava largamen-
               te incompleta ed a tratti difforme dal tipo dei dati richiesti.
                  Dopo un primo richiamo per l’inadempimento, la Commissione
               Europea inviò alle Autorità italiane un parere motivato di censura atti-
               vando una procedura d’infrazione.
                  L’Italia, tramite il ministero delle Politiche Agricole, rispose con una
               nota del 2002 giustificando la mancanza dei dati richiesti con la circo-
               stanza che gran parte delle Regioni, a riguardo delegate, non avevano a
               loro volta adempiuto agli obblighi previsti (tenendo peraltro in debito
               conto che, nel frattempo, alcune Regioni avevano delegato l’adempi-
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               mento alle Province).
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