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Disciplina dell’utilizzazione dei fanghi in agricoltura
“abbia l’obbligo di disfarsi”, precisandone così la portata terminologica:
• “si disfi”: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo
diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono av-
viati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero secondo
gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22, così come novellato
dal Codice unico;
• “abbia deciso”: la volontà di destinare ad operazioni di smalti-
mento e di recupero, secondo la normativa citata;
• “abbia l’obbligo di disfarsi”: l’obbligo di avviare un materiale, una
sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento,
stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento del-
le pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale,
della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compre-
si nell’elenco dei rifiuti pericolosi di cui all’allegato D del decreto
legislativo n. 22, così come riconfermato dal Codice unico.
Non ricorre invece la decisione di disfarsi per beni o sostanze e ma-
teriali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle se-
guenti condizioni:
• se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamen-
te riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produtti-
vo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trat-
tamento e senza recare pregiudizio all’ambiente;
• se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamen-
te riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produtti-
vo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo
senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra
quelle individuate nell’allegato C del decreto legislativo n. 22.
Ferme restando le forti polemiche che hanno interessato la norma
nazionale circa la non conformità della stessa alle direttive comunitarie
di riferimento (vedasi a riguardo la sentenza “Niselli” dell’11 novembre
2004, C.d.G. C-457/02 “Direttiva 75/442/CEE e 91/56/CEE,
Nozione di rifiuto”) e sulla conseguente estromissione dal regime dei 4
rifiuti di taluni residui di produzione avviati al recupero, si è posto il n.
problema se i fanghi di depurazione, se riutilizzati nel ciclo di produ- - II
zione agricola, potessero o meno, nelle fasi di gestione citate, essere
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