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Disciplina dell’utilizzazione dei fanghi in agricoltura


            “abbia l’obbligo di disfarsi”, precisandone così la portata terminologica:
               • “si disfi”: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo
                  diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono av-
                  viati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero secondo
                  gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22, così come novellato
                  dal Codice unico;
               • “abbia deciso”: la volontà di destinare ad operazioni di smalti-
                  mento e di recupero, secondo la normativa citata;
               • “abbia l’obbligo di disfarsi”: l’obbligo di avviare un materiale, una
                  sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento,
                  stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento del-
                  le pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale,
                  della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compre-
                  si nell’elenco dei rifiuti pericolosi di cui all’allegato D del decreto
                  legislativo n. 22, così come riconfermato dal Codice unico.
               Non ricorre invece la decisione di disfarsi per beni o sostanze e ma-
            teriali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle se-
            guenti condizioni:
               • se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamen-
                  te riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produtti-
                  vo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trat-
                  tamento e senza recare pregiudizio all’ambiente;
               • se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamen-
                  te riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produtti-
                  vo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo
                  senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra
                  quelle individuate nell’allegato C del decreto legislativo n. 22.
               Ferme restando le forti polemiche che hanno interessato la norma
            nazionale circa la non conformità della stessa alle direttive comunitarie
            di riferimento (vedasi a riguardo la sentenza “Niselli” dell’11 novembre
            2004, C.d.G. C-457/02 “Direttiva 75/442/CEE e 91/56/CEE,
            Nozione di rifiuto”) e sulla conseguente estromissione dal regime dei        4
            rifiuti di taluni residui di produzione avviati al recupero, si è posto il   n.
            problema se i fanghi di depurazione, se riutilizzati nel ciclo di produ-     -  II
            zione agricola, potessero o meno, nelle fasi di gestione citate, essere
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