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Disciplina dell’utilizzazione dei fanghi in agricoltura


                  - le modalità e i tempi di utilizzazione per ciascun appezzamento.
                  Tale registro con pagine numerate e vidimate deve essere conservato
               almeno sei anni dall’ultima annotazione unitamente ai certificati di ana-
               lisi e le schede di accompagnamento.
                  Occorre evidenziare che, ai sensi dell’art. 9 del decreto n. 99/92, le
               attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi
               sono anche disciplinate ed autorizzate secondo la disciplina dei rifiuti
               tant’è che coloro che svolgono le attività citate sono tenuti all’iscrizione
               all’Albo gestori dei rifiuti.
                  Anche sotto il profilo sanzionatorio penale concorrono sia la disci-
               plina sui rifiuti che l’art. 16 del Decreto “fanghi” che attiene alla specifi-
               cità della utilizzazione. In particolare il primo si applica per violazioni
               di natura penale inerenti attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e
               condizionamento dei fanghi, mentre il secondo per le utilizzazioni dei
               fanghi sui terreni agricoli in violazione dei divieti esistenti ovvero per
               utilizzazioni effettuate senza autorizzazione o con autorizzazione so-
               spesa ovvero senza osservare le prescrizioni previste dall’autorizzazio-
               ne.
                  La violazione agli obblighi relativi alla tenuta della scheda di accom-
               pagnamento, dei registri di carico e scarico e del registro di utilizzazio-
               ne dei fanghi, è invece sanzionata amministrativamente dall’art. 16 co. 6
               del decreto “fanghi”.
                  Si è molto discusso se il “Ronchi quater”, ovvero l’interpretazione
               autentica della definizione di “rifiuto” di cui all’art. 6, comma 1, lettera
               a), del decreto legislativo 22/97 data dall’art.14 del c.d. decreto legge
               “Omnibus” n. 138 dell’8/7/2002, convertito con legge n. 178/02 e la
               nuova definizione di rifiuto prevista dal Codice unico, abbiano cambia-
               to la situazione atteso che l’utilizzazione dei fanghi in agricoltura, per
               espressa previsione normativa, altro non è che una forma di recupero. 4
                  È noto infatti che una sostanza, materia o prodotto per poter essere
               definita rifiuto non deve essere solo inserita in un omnicomprensivo
               catalogo, ma deve rispondere a requisiti fondamentali. In modo parti-
               colare è indispensabile che, sul piano del comportamento, il produttore
               o il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.
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                  La legge ha interpretato così le locuzioni “si disfi”, “abbia deciso” e
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