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Disciplina dell’utilizzazione dei fanghi in agricoltura


               a 15 t/ha di sostanza secca in un triennio.
                  A dimostrazione di come il principio di precauzione guidi anche il
               processo di utilizzazione dei fanghi in agricoltura, non tutti i terreni
               agricoli sono idonei a ricevere fanghi.
                  Sono infatti esclusi dalla utilizzazione, anzi la stessa è proprio vieta-
               ta, su terreni:
                  - allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali o con
                     falda acquifera affiorante o con dissesti idrogeologici in atto;
                  - con pendenze maggiori del 15% se in presenza di sostanza secca
                     inferiore al 30%;
                  - molto acidi;
                  - destinati a pascolo, a prato pascolo, a foraggere nelle cinque setti-
                     mane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio (è eviden-
                     te la preoccupazione del legislatore di evitare la trasmissione di un
                     eventuale inquinamento alla catena alimentare);
                  - destinati all’ortocoltura ed alla frutticoltura i cui prodotti sono
                     normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma
                     consumati crudi, nei dieci mesi precedenti il raccolto e durante il
                     raccolto stesso;
                     quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;
                     quando sia stata comunque accertata l’esistenza di un pericolo
                     per la salute dell’uomo e/o degli animali e/o per la salvaguardia
                     dell’ambiente.
                  È in ogni caso vietata l’applicazione di fanghi liquidi con la tecnica
               della irrigazione a pioggia.
                  Le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei
               fanghi, nonché le loro attività di utilizzazione, sono regolate anche dalla
               disciplina sui rifiuti.
                  Ciò dimostra come il riassetto globale operato dal D.Lgs. n. 22/97 e
               segg., ricostruisce un quadro di riferimento normativo complesso, ma
               strategicamente radicato, ove rapporti di interdipendenza con residui di
               produzione pur oggetto di normative speciali, sono sempre presenti an-
               che se, a volte, risultano complessi e quindi non facilmente intelleggibili.
                  L’impiego di fanghi in attività agricole proprie o di terzi è condizio-
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               nato dal rilascio di autorizzazione della Regione. Le Regioni possono
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