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Disciplina dell’utilizzazione dei fanghi in agricoltura
Tanto premesso, l’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricol-
tura, fatta in modo tale da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegeta-
zione, sugli animali e sull’uomo, è disciplinata dal D.Lgs. 27/1/1992, n.
99. Tale Decreto recepisce la Direttiva 86/278/CEE, poi modificata
dalla Direttiva 91/692/CEE, concernente la protezione dell’ambiente
ed in particolare della componente biotopica. Al fine di evitare effetti
dirompenti sull’ecosistema, la Comunità ha imposto limiti alle quantità
totali di fango da utilizzare nei terreni agrari e limiti nella concentrazio-
ne di metalli pesanti in essi contenuti.
L’atteggiamento degli Stati si è, a riguardo, diversificato. La Svezia ha
vietato lo spandimento, la Germania ha vietato l’utilizzazione di fanghi
contenenti diossine mentre in Gran Bretagna è ancora forte la polemi-
ca per l’utilizzazione di fanghi in terreni pascolivi.
Per “utilizzazione dei fanghi” si intende il recupero dei fanghi previ-
sti dalla seguente lett. A, mediante il loro spandimento sul suolo e qual-
siasi altra applicazione sul suolo e nel suolo.
I fanghi a cui il Decreto si riferisce sono:
A - Fanghi derivanti dai processi di depurazione: 1) delle acque reflue da
insediamenti civili; 2) delle acque reflue da insediamenti produttivi le
cui caratteristiche non divergano, però, dai fanghi provenienti dagli in-
sediamenti civili e quindi siano a questi assimilabili; 3) delle acque reflue
provenienti da insediamenti produttivi, assimilabili ai fanghi preceden-
temente citati ai punti 1 e 2 sottoposti però a trattamento, producenti
effetto concimante o ammendante per il terreno e non contenenti con-
centrazioni di sostanze tossico-nocive tali da danneggiare il terreno e
l’ambiente.
Poiché il decreto “fanghi” è stato approvato mentre era in vigore la
legge n. 319/76 (c.d. “legge Merli”) a sua volta sostituita dal D.Lgs. n.
152/99 ed oggi, dal nuovo Codice unico dell’Ambiente, è chiaro che la
normativa di riferimento del decreto 99/92, sarà quest’ultima.
Tale precisazione è fondamentale perché, come ribadito dalla 4
Cassazione, con la “legge acque” si è passati «da una precedente distin- n.
zione di disciplina per tipi di insediamento, ad una distinzione per tipi - II
di acque di scarico» (Cass. Pen., Sez. III, 11 ottobre 1999, n. 11542).
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