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Disciplina dell’utilizzazione dei fanghi in agricoltura
distinzione tra quelli derivanti da cicli di lavorazione o da processi di
produzione.
Ne deriva che restano esclusi sia i fanghi di depurazione degli scari-
chi produttivi non assimilabili, sia i fanghi provenienti da impianti di-
versi da quelli evidenziati in precedenza alle lettere A e B, sia i residui da
processi di potabilizzazione, sia i fanghi residuati da cicli di lavorazione
non trattati e quelli non destinati all’agricoltura.
Quest’ultima esclusione deriva dalla delimitazione contenuta nella
direttiva che il Decreto legislativo de quo ha recepito. In realtà, poichè la
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Direttiva comunitaria non riguarda fanghi provenienti dal trattamento
di acque industriali, il riferimento contenuto nella tabella dell’All.to I B
alla direttiva operato dal D.Lgs. n. 99/92, appare improprio.
Peraltro non pochi hanno contestato la teoria semplicistica “dell’as-
similabilità” dei fanghi provenienti da insediamenti produttivi a quelli
civili anche perché la regolamentazione relativa ai fanghi industriali si
basa, perché previsto dalla norma nazionale, sui soli sei parametri di ri-
ferimento, dato l’effetto invasivo delle sostanze che provengono da la-
vorazioni industriali, in agricoltura.
L’art. 3 del D.Lgs. 99/92 è molto importante poiché definisce le
condizioni necessarie affinché i fanghi possano essere utilizzati.
Fondamentale è la circostanza che è vietato lo smaltimento dei fanghi
“tal quale” perché prima dell’impiego devono aver subito processi di
trattamento/condizionamento i cui obiettivi sono quelli di abbattere i
microrganismi potenzialmente dannosi ai fini igienico-sanitari e di ri-
durre il potere fermentescibile della sostanza.
L’utilizzazione dei fanghi è inoltre subordinata all’accertamento, al
momento del loro impiego, di requisiti tabellari molto severi riguardan-
ti, tra l’altro, valori limiti del cadmio, del rame, del nichel, del piombo,
dello zinco, del mercurio e del cromo già stabiliti, nel minimo e nel
massimo (con conseguente possibilità per gli Stati membri di optare
per un valore compreso in questa “forbice”) dalla Direttiva europea
nell’Allegato I A. 4
I fanghi devono altresì avere una composizione analitica compatibile n.
con i valori fissati dall’allegato I B al Decreto “fanghi”. I fanghi idonei - II
devono essere inoltre applicati su e/o nei terreni, in dosi non superiori
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