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Il reato di inondazione, frana e valanga
territorio, dal malgoverno urbanistico e dagli incendi boschivi che
hanno devastato il Bel Paese; da una politica dissennata che, in
omaggio al culto del lotto edificabile e del territorio considerato una
terra da conquista per le truppe d’assalto della speculazione edilizia
e fondiaria, ha cancellato il paesaggio e distrutto la natura, ha per-
messo l’abusivismo edilizio laddove non si doveva costruire, ha
imbrigliato fiumi e torrenti dentro gabbie di cemento e ha disbosca-
to e ricoperto il territorio con strisce di asfalto, blocchi di cemento,
palazzi anonimi, villette a schiera, centri commerciali, capannoni,
dighe, sbarramenti, discariche, tangenziali con tanto di svincoli,
ponti e gallerie ed impianti di risalita con relative piste da sci, alber-
ghi e ristoranti a 2.000 metri s.l.m.
Questo articolo vuole quindi essere un monito per evitare in futuro
nuove sciagure umane ed ulteriori disastri ambientali, affinché le pene
edittali previste dall’articolo 426 c.p. sopra richiamate fungano da effet-
tivo deterrente e siano di fatto applicate, qualora si dovessero verifica-
re ancora le fattispecie criminose in questione.
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