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Il reato di inondazione, frana e valanga


               reclusione da tre a dieci anni”.
                  Anche quest’ultimo reato è considerato un delitto contro l’incolumi-
               tà pubblica ed è rubricato nel codice penale tra i delitti di comune peri-
               colo mediante violenza. In questo caso, però, il pericolo non è presun-
               to, ma è concreto e deve essere accertato dal giudice con riferimento
               alle circostanze del singolo caso. Inoltre, il pericolo, quale rilevante pos-
               sibilità di un evento temuto, viene considerato un elemento costitutivo
               della fattispecie penale.
                  Il fatto penalmente rilevante consiste nel danneggiare una qualsiasi
               opera, naturale o artificiale, posta a difesa della collettività da inonda-
               zioni, frane o valanghe. Da tale danneggiamento deve derivare una pro-
               babilità di disastro.
                  Nel reato di danneggiamento seguito da inondazione, frana o valan-
               ga, il dolo è specifico, in quanto è caratterizzato dal fine di danneggia-
               re determinate opere. Se, invece, l’autore del reato ha commesso il fatto
               con l’intenzione di cagionare il disastro, ma l’evento dannoso non si è
               verificato, risponderà del tentativo di reato di cui all’articolo 426 c.p.
                  Se a seguito del danneggiamento delle opere di difesa, il disastro si
               verifica, il delitto è aggravato: trattasi in questo caso di una circostanza
               aggravante speciale.
                  In caso di danneggiamento l’arresto è obbligatorio in flagranza di
               reato, solo nel caso in cui si verifichi il disastro (articolo 380 c.p.p.),
               altrimenti è facoltativo.
                  Ai sensi dell’articolo 384 c.p.p. è consentito il fermo dell’indiziato di
               delitto, solo in caso di disastro, altrimenti non è consentito.
                  Le misure cautelari personali, sia coercitive che interdittive, di cui
               agli articoli 280 e 287 c.p.p. sono sempre consentite.
                  Si procede d’ufficio ai sensi dell’articolo 50 c.p.p. e l’Autorità giudi-
               ziaria competente è il Tribunale monocratico del luogo.
                  Il soggetto attivo del reato può essere chiunque. Il soggetto passivo,
               invece, è lo Stato e l’oggetto giuridico del reato è costituito sia dalla
               tutela dell’incolumità pubblica che dalla tutela del territorio.
                  Il tentativo di reato di regola non è possibile, in quanto è sufficien-
          A
          n
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               te accertare la probabilità di disastro per concretizzare la sussistenza del
               reato stesso.
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