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Il reato di inondazione, frana e valanga
reclusione da tre a dieci anni”.
Anche quest’ultimo reato è considerato un delitto contro l’incolumi-
tà pubblica ed è rubricato nel codice penale tra i delitti di comune peri-
colo mediante violenza. In questo caso, però, il pericolo non è presun-
to, ma è concreto e deve essere accertato dal giudice con riferimento
alle circostanze del singolo caso. Inoltre, il pericolo, quale rilevante pos-
sibilità di un evento temuto, viene considerato un elemento costitutivo
della fattispecie penale.
Il fatto penalmente rilevante consiste nel danneggiare una qualsiasi
opera, naturale o artificiale, posta a difesa della collettività da inonda-
zioni, frane o valanghe. Da tale danneggiamento deve derivare una pro-
babilità di disastro.
Nel reato di danneggiamento seguito da inondazione, frana o valan-
ga, il dolo è specifico, in quanto è caratterizzato dal fine di danneggia-
re determinate opere. Se, invece, l’autore del reato ha commesso il fatto
con l’intenzione di cagionare il disastro, ma l’evento dannoso non si è
verificato, risponderà del tentativo di reato di cui all’articolo 426 c.p.
Se a seguito del danneggiamento delle opere di difesa, il disastro si
verifica, il delitto è aggravato: trattasi in questo caso di una circostanza
aggravante speciale.
In caso di danneggiamento l’arresto è obbligatorio in flagranza di
reato, solo nel caso in cui si verifichi il disastro (articolo 380 c.p.p.),
altrimenti è facoltativo.
Ai sensi dell’articolo 384 c.p.p. è consentito il fermo dell’indiziato di
delitto, solo in caso di disastro, altrimenti non è consentito.
Le misure cautelari personali, sia coercitive che interdittive, di cui
agli articoli 280 e 287 c.p.p. sono sempre consentite.
Si procede d’ufficio ai sensi dell’articolo 50 c.p.p. e l’Autorità giudi-
ziaria competente è il Tribunale monocratico del luogo.
Il soggetto attivo del reato può essere chiunque. Il soggetto passivo,
invece, è lo Stato e l’oggetto giuridico del reato è costituito sia dalla
tutela dell’incolumità pubblica che dalla tutela del territorio.
Il tentativo di reato di regola non è possibile, in quanto è sufficien-
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te accertare la probabilità di disastro per concretizzare la sussistenza del
reato stesso.
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