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Il reato di inondazione, frana e valanga


               inondazione (si badi bene: solo inondazione, non anche la frana, la
               valanga o il danneggiamento di opere di difesa dalle inondazioni, dalle
               frane o dalle valanghe) o di altri specifici disastri (come un disastro fer-
               roviario o un naufragio) è punito con la reclusione fino a due anni.
                  La reclusione non è inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredi-
               to ad una particolare ingiunzione dell’Autorità diretta alla rimozione
               del pericolo.
                  Il legislatore ha limitato la punibilità dei delitti di pericolo a titolo di
               colpa soltanto ad alcuni disastri più allarmanti, escludendo quelli rite-
               nuti di minore allarme sociale, come il pericolo, colposamente cagiona-
               to, di una valanga. Bisogna però rammentare che si sta parlando del
               legislatore del 1930. A distanza di oltre settant’anni i tempi sono cam-
               biati, la società si è modificata e l’opinione pubblica è attenta ad altre
               priorità: non si può negare, per esempio, che oggi il pericolo di valan-
               ga abbia acquistato un maggiore allarme sociale tra i cittadini (sciatori,
               sci-alpinisti, escursionisti, gestori di impianti, guide alpine, turisti…)
               che sempre di più frequentano le montagne innevate e, purtroppo,
               sempre più spesso vengono colpiti da questi disastri, causati dall’azio-
               ne colpevole dell’uomo.
                  Anche questo reato è considerato un delitto contro l’incolumità
               pubblica ed è rubricato nel codice penale tra i delitti colposi di comu-
               ne pericolo.
                  È ovvio che per sussistere il delitto colposo di pericolo, il disastro del-
               l’inondazione non deve verificarsi, altrimenti ricorrerà il delitto colpo-
               so di danno.
                  In caso di delitto colposo di pericolo, non è consentito procedere né
               all’arresto né al fermo dell’indiziato di delitto.
                  Le misure cautelari personali, sia coercitive che interdittive, di cui
               agli articoli 280 e 287 c.p.p. non sono consentite.
                  Si procede d’ufficio ai sensi dell’articolo 50 c.p.p. e l’Autorità giudi-
               ziaria competente è il Tribunale monocratico del luogo.
                  Il soggetto attivo del reato può essere chiunque. Il soggetto passivo,
               invece, è lo Stato e l’oggetto giuridico del reato è costituito sia dalla
          A
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               tutela dell’incolumità pubblica che dalla tutela del territorio.
                  Il tentativo di reato non è configurabile.
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