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Il reato di inondazione, frana e valanga


            Le altre norme vigenti in materia
               Nell’ordinamento giuridico italiano, nell’ambito della legislazione
            posta a tutela del territorio e dell’incolumità dei cittadini, vigono anche
            altre norme che, a vario titolo e con finalità diverse, si occupano della
            prevenzione, nel senso ampio del termine, dei fenomeni distruttivi
            connessi alle frane, alle valanghe ed alle inondazioni.
               Si ripete, si tratta di disposizioni emanate per altre finalità istituzio-
            nali, ma che contengono al loro interno alcune norme programmatiche
            e diverse disposizioni recanti vincoli e divieti volti a prevenire il verifi-
            carsi dei fenomeni distruttivi in questione.
            A) In materia di frane, smottamenti e dilavamento del terreno, si ricor-
                da:
                1) il regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267, meglio
                   noto come legge forestale, recante le norme relative al vincolo
                   idrogeologico, le prescrizioni di polizia forestale e le disposizio-
                   ni per la sistemazione idraulico forestale dei bacini montani e
                   per il rimboschimento e rinsaldamento dei terreni vincolati;
                2) la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante le norme per il riasset-
                   to organizzativo e funzionale della difesa del suolo. In particola-
                   re, la presente legge, oltre ad assicurare la conservazione, la dife-
                   sa e la valorizzazione del suolo ed il risanamento delle acque,
                   provvede, attraverso la previsione dei piani di bacino e l’attua-
                   zione dei relativi programmi di intervento, alla tutela degli aspet-
                   ti ambientali ad esso connessi.
            B) In materia di inondazione, invece, si rammentano:
                1) il regio decreto 25 luglio 1904, n. 503, recante il Testo Unico
                   sulle opere idrauliche e le norme di polizia idraulica;
                2) il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante il Testo
                   Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elet-
                   trici.
                   Entrambi i Testi Unici contengono norme volte ad assicurare la
                   corretta regimazione delle acque, la sicurezza delle opere idrau-
                   liche, delle dighe e degli impianti idro-elettrici, il corretto utiliz-  .3
                   zo delle opere irrigue e dei canali di bonifica, i divieti di lavori,  oI-n
                   di opere, di costruzioni e di atti sulle acque pubbliche (fiumi,      n
                                                                                         n
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