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Il reato di inondazione, frana e valanga


            valanga. È, per esempio, il caso di chi provoca dall’alto una frana o una
            valanga, il cui materiale, precipitando su un bacino di acqua, solleva
            un’enorme massa d’acqua, causando a valle una inondazione. In tali
            casi l’autore risponderà di un solo reato e non di più reati in concorso
            formale tra loro.


            Gli istituti procedurali
               In caso di una inondazione, di una frana o di caduta di una valanga,
            l’arresto è obbligatorio in flagranza di reato (articolo 380 c.p.p.).
               Ai sensi dell’articolo 384 c.p.p. è consentito il fermo dell’indiziato di
            delitto.
               Le misure cautelari personali, sia coercitive che interdittive, di cui
            agli articoli 280 e 287 c.p.p. sono consentite.
               Si procede d’ufficio ai sensi dell’articolo 50 c.p.p. e l’Autorità giudi-
            ziaria competente è il Tribunale collegiale del luogo.
               Il tentativo di reato è sempre possibile.
               Il soggetto attivo del reato può essere chiunque. Il soggetto passivo,
            invece, è lo Stato e l’oggetto giuridico del reato è costituito sia dalla
            tutela dell’incolumità pubblica che dalla tutela del territorio.


            Le fattispecie penali connesse
               Commentando il reato di inondazione, frana o valanga occorre
            necessariamente analizzare anche le altre fattispecie penali connesse al
            suindicato reato.
               Si tratta di tre distinti delitti previsti tutti dal medesimo titolo VI del
            codice penale.


            a) Reato di danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga
               Ai sensi dell’articolo 427 del codice penale “chiunque rompe, dete-
            riora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini,
            dighe o altre opere destinate alla difesa contro le acque, valanghe o
            frane ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di
            danneggiamento, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una inonda-     .3
            zione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la reclu-      oI-n
            sione da uno a cinque anni. Se il disastro si verifica, la pena è della      n
                                                                                         n
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