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Il reato di inondazione, frana e valanga


               nostro ordinamento giuridico.
                  La notizia in sé è molto positiva, poiché aumenta, qualitativamente
               e quantitativamente, la dottrina nella materia ambientale nonché l’of-
               ferta dei testi giuridici su cui basare la formazione professionale degli
               appartenenti al Corpo forestale dello Stato, che, come è noto, è una
               Forza di polizia specializzata nella tutela dell’ambiente, del paesaggio e
               dell’ecosistema.
                  In genere, tutti questi manuali e compendi sono suddivisi in capito-
               li, ciascuno dei quali espone, in modo più o meno argomentato, un sin-
               golo aspetto della complessa ed articolata materia ambientale. Si analiz-
               za, così, in un capitolo la tutela del paesaggio ed in un altro si affronta
               l’inquinamento atmosferico; si passa dalla tutela delle acque dall’inqui-
               namento a quella della fauna e della flora, dalla gestione dei rifiuti a
               quella delle attività venatorie, e così via.
                  Tuttavia, in questi manuali di diritto ambientale si nota, quasi sem-
               pre, la totale assenza di un reato tipicamente ambientale. Ci si riferisce
               a quella fattispecie penale che sanziona alcune devastanti aggressioni
               del territorio, quali l’inondazione, la frana e la valanga.
                  La dottrina, autrice dei suindicati manuali, in genere giustifica la
               voluta omissione del reato di inondazione, frana e valanga dai suoi
               testi, argomentando che, da un punto di vista sistematico, si tratta di
               un delitto di comune pericolo mediante violenza e pertanto esula dalla
               materia ambientale.
                  Ma analizzando bene, anche il reato di incendio boschivo è classifi-
               cato nel codice penale tra i delitti di comune pericolo mediante violen-
               za, eppure la dottrina lo ha sempre considerato un tipico reato ambien-
               tale e come tale lo ha descritto e commentato nei suoi manuali e com-
               pendi di diritto ambientale.
                  Sempre da un punto di vista giuridico anche il reato di getto perico-
               loso di cose, di cui all’articolo 674 del codice penale, concerne l’incolu-
               mità pubblica, eppure, sia per la dottrina che per la giurisprudenza, si
               tratta della principale contravvenzione sulla quale si poggia la tutela dal-
               l’inquinamento atmosferico e conseguentemente, in quanto considera-
          A
          n
          n
               to un tipico reato ambientale, trova ospitalità in tutti i manuali di dirit-
               to penale ambientale.
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