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Il reato di inondazione, frana e valanga
Il concetto di incolumità pubblica, di comune pericolo e di terri-
torio
Prima di passare all’esame del reato di inondazione, frana e valanga,
occorre, necessariamente, precisare i concetti di incolumità pubblica e di
comune pericolo, poiché, da un punto di vista sistematico, questo reato è
considerato un delitto contro l’incolumità pubblica ed è rubricato nel
codice penale tra i delitti di comune pericolo mediante violenza.
Nel codice penale la parola incolumità viene usata in senso stretto e
rigoroso e si riferisce a tutti quei reati che possono mettere in pericolo
la vita e l’integrità fisica delle persone considerate indeterminatamente.
Il bene della pubblica incolumità viene, quindi, configurato come sicu-
rezza di tutti i cittadini in genere, contro i danni fisici che possono deri-
vare dallo scatenamento, ad opera dell’uomo, delle forze naturali.
Dal concetto di incolumità pubblica - intesa come complesso delle
condizioni garantite dall’ordinamento giuridico volte a garantire la vita
e l’integrità fisica della collettività - restano pertanto fuori le lesioni
meramente patrimoniali.
I delitti in questione, inoltre, vanno distinti dai delitti contro la vita
e l’incolumità individuale, in virtù della loro attitudine ad estendere gli
effetti lesivi al di là delle singole persone individualmente colpite o insi-
diate, mettendo così a rischio una cerchia indeterminata di persone.
L’espressione di comune pericolo, invece, indica un giudizio di probabi-
lità, e più precisamente l’attitudine dell’azione incriminata a ledere o
mettere in pericolo un numero indeterminato di persone. Tale perico-
lo, nella maggior parte dei casi, è presunto, mentre in alcuni casi parti-
colari è richiesto esplicitamente, con l’espressione tipica “se dal fatto
deriva pericolo per l’incolumità pubblica”.
Nel caso di reato di inondazione, frana e valanga, il pericolo è pre-
sunto: si presume, in base ad una regola di esperienza, che al verificar-
si di una frana o di una valanga si accompagni l’insorgere di un perico-
lo. Il legislatore prescinde, quindi, dall’effettivo verificarsi di un perico-
lo nel caso concreto e si limita a tipizzare il fatto mediante la formula
“chiunque cagiona una frana o la caduta di una valanga è punito”, e ciò
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nella presunzione che una frana o una valanga sia nella quasi totalità dei
casi un fatto di comune pericolo.
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