Page 89 - SilvaeAnno01n03-005-Sommario-pagg.004.qxp
P. 89

Il reato di inondazione, frana e valanga


               mente, ma anche antropizzato, in cui gli ambienti naturali sono stati
               modellati e strutturati dall’uomo stesso nel corso dei secoli.


               La fattispecie penale specifica
                  Tutto ciò premesso, si passa ora ad illustrare lo specifico reato di
               inondazione, frana e valanga.
                  Ai sensi dell’articolo 426 del codice penale “chiunque cagiona
               un’inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito
               con la reclusione da cinque a dodici anni”. Tale reato viene definito
               anche delitto di disastro, intendendosi per disastro un avvenimento di
               notevole entità che lede o pone in pericolo un numero determinato di
               persone. La condotta penalmente rilevante consiste nel cagionare una
               inondazione, una frana o la caduta di una valanga.
                  Per inondazione si intende l’allagamento prodotto dalla invasione di
               acque in luoghi non destinati a riceverle, con enorme modificazione
               degli stessi e per una estensione tale da mettere in pericolo la pubblica
               incolumità.
                  Per frana si intende la caduta dall’alto di una notevole quantità di
               pietre, terra o sabbia di entità tale da creare pericolo per la pubblica
               incolumità.
                  Per valanga si intende la caduta da un punto alto della montagna di
               una enorme massa di neve che precipita a valle convogliando via via
               altra neve con un’entità tale da porre in pericolo la pubblica incolumità.
                  Sia la frana che la valanga e l’inondazione debbono avere le caratte-
               ristiche del disastro: il fenomeno deve assumere proporzioni ragguar-
               devoli per vastità e difficoltà di contenimento. Pertanto, non può costi-
               tuire inondazione o frana qualsiasi allagamento, smottamento.
                  Il dolo del reato in questione è generico e consiste nella coscienza e
               volontà di cagionare uno dei tre fenomeni indicati dall’articolo 426 c.p.,
               con la consapevolezza del pericolo alla pubblica incolumità da esso
               derivante.
                  Trattandosi di delitto doloso, l’evento (inondazione, frana o valanga)
               può essere cagionato in qualsiasi modo, anche con una omissione.
          A
          n
          n
                  Nella realtà dei fatti può accadere che dalla condotta dell’autore del
               reato derivi contemporaneamente un’inondazione, una frana o una
          oI-n
          .3
         100 SILVÆ
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94