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Il reato di inondazione, frana e valanga


               Ancora. Il vecchio articolo 727 del codice penale che sanzionava il
            maltrattamento di animali – ora novellato ed integrato con la legge 20
            luglio 2004, n. 189, recante “disposizioni concernenti il divieto di mal-
            trattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combatti-
            menti clandestini o competizioni non autorizzate” – fino alla sua modi-
            fica era classificato come una contravvenzione concernente la polizia
            dei costumi e sanzionava chi, maltrattando gli animali stessi, offendeva
            il comune sentimento di pietà umana. Eppure, fino a quel momento,
            quasi tutta la tutela degli animali poggiava principalmente su quell’arti-
            colo, che giustamente veniva considerato un reato ambientale e come
            tale commentato su tutti i manuali di diritto ambientale.
               Come mai, tutto ciò non è avvenuto anche per il reato di inondazio-
            ne, frana e valanga, che pure sanziona degli scempi ambientali? Perché
            questo reato, che di fatto è posto a tutela del territorio, molto spesso
            non viene considerato come un reato ambientale?
               Eppure, una frana è in grado di deturpare il paesaggio e modificare
            sensibilmente l’habitat naturale su cui insiste; una valanga è in grado di
            radere al suolo un bosco intero ed un’inondazione può recare la morte
            di tante specie animali e vegetali.
               Davvero, in questi casi non si è in presenza di scempi ambientali o,
            peggio, di disastri ambientali? Davvero, viene offesa solo l’incolumità
            pubblica e non anche l’ambiente?
               O, forse, si è trattato di una semplice svista da parte della dottrina
            dominante?
               O forse ancora, la polizia giudiziaria si è occupata di questo reato
            così raramente ed in maniera così episodica e sporadica tanto da non
            destare l’attenzione della dottrina che ha impegnato i suoi studi e le sue
            analisi su tematiche ambientali più stringenti ed attuali, come, per
            esempio, il traffico illecito e gli smaltimenti illegali di rifiuti, il commer-
            cio e la detenzione illegale di animali protetti o l’abusivismo edilizio?
               La questione rimane aperta. Tuttavia, con questo breve intervento si
            vuole contribuire a far confluire definitivamente nell’alveo degli illeciti
            ambientali anche il reato di inondazione, frana e valanga di cui all’arti-   .3
            colo 426 del codice penale e considerarlo, da un punto di vista sistema-     oI-n
            tico, alla stregua degli altri reati ambientali.                             n
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