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Il reato di inondazione, frana e valanga
Ancora. Il vecchio articolo 727 del codice penale che sanzionava il
maltrattamento di animali – ora novellato ed integrato con la legge 20
luglio 2004, n. 189, recante “disposizioni concernenti il divieto di mal-
trattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combatti-
menti clandestini o competizioni non autorizzate” – fino alla sua modi-
fica era classificato come una contravvenzione concernente la polizia
dei costumi e sanzionava chi, maltrattando gli animali stessi, offendeva
il comune sentimento di pietà umana. Eppure, fino a quel momento,
quasi tutta la tutela degli animali poggiava principalmente su quell’arti-
colo, che giustamente veniva considerato un reato ambientale e come
tale commentato su tutti i manuali di diritto ambientale.
Come mai, tutto ciò non è avvenuto anche per il reato di inondazio-
ne, frana e valanga, che pure sanziona degli scempi ambientali? Perché
questo reato, che di fatto è posto a tutela del territorio, molto spesso
non viene considerato come un reato ambientale?
Eppure, una frana è in grado di deturpare il paesaggio e modificare
sensibilmente l’habitat naturale su cui insiste; una valanga è in grado di
radere al suolo un bosco intero ed un’inondazione può recare la morte
di tante specie animali e vegetali.
Davvero, in questi casi non si è in presenza di scempi ambientali o,
peggio, di disastri ambientali? Davvero, viene offesa solo l’incolumità
pubblica e non anche l’ambiente?
O, forse, si è trattato di una semplice svista da parte della dottrina
dominante?
O forse ancora, la polizia giudiziaria si è occupata di questo reato
così raramente ed in maniera così episodica e sporadica tanto da non
destare l’attenzione della dottrina che ha impegnato i suoi studi e le sue
analisi su tematiche ambientali più stringenti ed attuali, come, per
esempio, il traffico illecito e gli smaltimenti illegali di rifiuti, il commer-
cio e la detenzione illegale di animali protetti o l’abusivismo edilizio?
La questione rimane aperta. Tuttavia, con questo breve intervento si
vuole contribuire a far confluire definitivamente nell’alveo degli illeciti
ambientali anche il reato di inondazione, frana e valanga di cui all’arti- .3
colo 426 del codice penale e considerarlo, da un punto di vista sistema- oI-n
tico, alla stregua degli altri reati ambientali. n
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