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Il reato di inondazione, frana e valanga
b) Delitto colposo di danno
Ai sensi dell’articolo 449 del codice penale, chiunque cagiona per
colpa un’inondazione, una frana, una valanga o un danneggiamento di
opere poste a difesa della collettività da inondazioni, frane o valanghe
oppure un qualsiasi altro disastro idoneo a mettere in pericolo la pub-
blica incolumità è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Anche tale reato è considerato un delitto contro l’incolumità pub-
blica, ma è rubricato nel codice penale tra i delitti colposi di comune
pericolo.
I requisiti materiali dei fatti punibili sono identici a quelli richiesti per
le ipotesi dolose. Cambia solo l’elemento soggettivo: colpa anziché dolo.
Un esempio classico di questo reato è rappresentato dallo sciatore
che, nonostante l’elevato pericolo di valanghe segnalato dai bollettini
Meteomont del Corpo forestale dello Stato, abbia deciso di effettuare
un fuori pista e che, a causa del suo passaggio su un manto nevoso
poco stabile, provochi il distaccarsi di una enorme massa di neve che
precipita a valle.
Anche per le ipotesi colpose, il danno per la incolumità pubblica può
essere presunto o concreto.
In caso di delitto colposo di danno, l’arresto in flagranza di reato è
facoltativo (articolo 381 c.p.p.).
Ai sensi dell’articolo 384 c.p.p. il fermo dell’indiziato di delitto non
è consentito.
Le misure cautelari personali, sia coercitive che interdittive, di cui
agli articoli 280 e 287 c.p.p. sono consentite.
Si procede d’ufficio ai sensi dell’articolo 50 c.p.p. e l’Autorità giudi-
ziaria competente è il Tribunale monocratico del luogo.
Il soggetto attivo del reato può essere chiunque. Il soggetto passivo,
invece, è lo Stato e l’oggetto giuridico del reato è costituito sia dalla
tutela dell’incolumità pubblica che dalla tutela del territorio.
Il tentativo di reato non è possibile.
c) Delitto colposo di pericolo .3
Ai sensi dell’articolo 450 del codice penale chiunque, con la propria oI-n
azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di una n
n
A
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