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Il reato di inondazione, frana e valanga


            b) Delitto colposo di danno
               Ai sensi dell’articolo 449 del codice penale, chiunque cagiona per
            colpa un’inondazione, una frana, una valanga o un danneggiamento di
            opere poste a difesa della collettività da inondazioni, frane o valanghe
            oppure un qualsiasi altro disastro idoneo a mettere in pericolo la pub-
            blica incolumità è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
               Anche tale reato è considerato un delitto contro l’incolumità pub-
            blica, ma è rubricato nel codice penale tra i delitti colposi di comune
            pericolo.
               I requisiti materiali dei fatti punibili sono identici a quelli richiesti per
            le ipotesi dolose. Cambia solo l’elemento soggettivo: colpa anziché dolo.
               Un esempio classico di questo reato è rappresentato dallo sciatore
            che, nonostante l’elevato pericolo di valanghe segnalato dai bollettini
            Meteomont del Corpo forestale dello Stato, abbia deciso di effettuare
            un fuori pista e che, a causa del suo passaggio su un manto nevoso
            poco stabile, provochi il distaccarsi di una enorme massa di neve che
            precipita a valle.
               Anche per le ipotesi colpose, il danno per la incolumità pubblica può
            essere presunto o concreto.
               In caso di delitto colposo di danno, l’arresto in flagranza di reato è
            facoltativo (articolo 381 c.p.p.).
               Ai sensi dell’articolo 384 c.p.p. il fermo dell’indiziato di delitto non
            è consentito.
               Le misure cautelari personali, sia coercitive che interdittive, di cui
            agli articoli 280 e 287 c.p.p. sono consentite.
               Si procede d’ufficio ai sensi dell’articolo 50 c.p.p. e l’Autorità giudi-
            ziaria competente è il Tribunale monocratico del luogo.
               Il soggetto attivo del reato può essere chiunque. Il soggetto passivo,
            invece, è lo Stato e l’oggetto giuridico del reato è costituito sia dalla
            tutela dell’incolumità pubblica che dalla tutela del territorio.
               Il tentativo di reato non è possibile.


            c) Delitto colposo di pericolo                                               .3
               Ai sensi dell’articolo 450 del codice penale chiunque, con la propria     oI-n
            azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di una      n
                                                                                         n
                                                                                         A
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