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Casistica e punibilità nei reati d’incendio


                  La surrichiamata enunciazione appare correlabile agli articoli 9 e 32
               della Costituzione relativi, rispettivamente, alla tutela del paesaggio e
               della salute degli individui.
                  La normativa in esame, inoltre, è inquadrabile in un ampio disegno
               politico volto a dare, sul piano legislativo, concreta attuazione al suin-
               dicato precetto costituzionale. In proposito sono da ricordare i molti
               interventi nel settore della tutela ambientale (vedi ad esempio la legge
               n. 394/1991; la legge n. 308/2004) e in quello della protezione paesag-
               gistica (vedi ad esempio il D. lgs. n. 42/2004).
                  Dopo aver fatto specifici riferimenti alle finalità che intende perse-
               guire, la legge n. 353 stabilisce i principi generali cui gli Enti interessa-
               ti debbono attenersi per svolgere in maniera coordinata le loro attività
               di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi.
                  Inoltre la surrichiamata normativa detta disposizioni in materia di
               attività formative e informative e, per contrastare in maniera concreta
               gli incendi, dispone tutta una lunga serie di prescrizioni e divieti. Di
               particolare rilievo è la norma (art. 10) in base alla quale le zone bosca-
               te e i pascoli, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, non pos-
               sono avere – salvo eccezioni espressamente previste – una destinazio-
               ne diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni.
               Con tale norma si è inteso neutralizzare la possibilità di incendi provo-
               cati per il conseguimento di particolari interessi, quali, ad esempio, la
               speculazione edilizia e l’ampliamento di zone coltivate.
                  I principi suesposti hanno trovato pratica e puntuale conferma nella
               sentenza della Corte di Cassazione - sez. III C.C. n. 23201 del
               27/5/2003. In detta pronuncia è stato, infatti, rilevato che per incendio
               boschivo, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 353/2000, «…si intende un
               fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arbo-
               rate, … oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette
               aree». Conseguentemente, la realizzazione su dette superfici di edifici,
               strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività
               produttive configura il delitto di cui all’art. 10, commi 1 e 4, della cita-
               ta legge n. 353.
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          n
          n
                  Varie disposizioni della legge in esame prevedono che il C.F.S. par-
               tecipi alle attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento e spegni-
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