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Casistica e punibilità nei reati d’incendio


            lo. Secondo la dottrina dominante, in questo caso, la causalità materia-
            le è sostituita da una causalità giuridica, in quanto, in presenza di un
            determinato presupposto di fatto, la legge stabilisce una equivalenza tra
            inerzia e causalità materiale.
               Per espressa statuizione legislativa, l’obbligo di impedire l’evento
            deve essere “giuridico”, deve cioè derivare o da leggi o da altri atti
            normativi o da contratti o anche, secondo la dottrina dominante, da
            consuetudini.
               Il successivo art. 41 detta specifiche norme in materia di concorso
            di cause, stabilendo, in particolare, che le cause sopravvenute possono
            escludere il rapporto di causalità se da sole sufficienti a determinare
            l’evento.
               Ad integrazione delle suesposte considerazioni, è da ricordare che,
            in base al principio enunciato dall’art. 27, 1° comma della Costituzione,
            la responsabilità penale è personale.
               In relazione a quanto accennato circa la pericolosità come elemento
            caratterizzante dei reati contro l’incolumità pubblica e, quindi, anche
            dell’incendio, è da rilevare che il pericolo può essere presunto (astrat-
            to) o effettivo (concreto), a seconda che sia direttamente collegato alla
            consumazione del reato o che risulti indicato dal legislatore come pos-
            sibile conseguenza di un’azione che, di per sé, potrebbe non essere giu-
            ridicamente rilevante, ma che, proprio per l’effetto prodotto, assume il
            carattere di reato.
               In concreto, nel caso di incendio di cosa altrui (1° comma dell’art.
            423), il pericolo è sempre presunto in quanto il reato è idoneo ad avere
            incidenze negative sulla incolumità pubblica. Conseguentemente, è del
            tutto superflua ogni indagine volta ad accertare la sussistenza di un
            effettivo pericolo. In proposito, è da ricordare che la Corte
            Costituzionale, con due sentenze, emesse rispettivamente nel 1974 (n.
            286) e nel 1977 (n. 523) ha dichiarato non fondata la questione di legit-
            timità costituzionale degli art. 423, 1° comma, e 449, 1° comma nelle
            parti concernenti la mancata subordinazione della punibilità al verifi-
            carsi dell’evento.                                                           .3
               Nel caso invece di incendio di cosa propria (art. 423, 2° comma)          oI-n
            ricorre la diversa ipotesi del pericolo concreto. Infatti, l’espressione     n
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