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Casistica e punibilità nei reati d’incendio
disposizione in esame, si è provveduto a dare una particolare connota-
zione ed uno specifico valore giuridico alla circostanza che il fuoco
venga appiccato a boschi, selve, foreste o vivai forestali.
Ovviamente, nel caso di danneggiamenti causati con modalità diver-
se da quelle previste dall’art. 424 o comunque senza che il fuoco
cominci a manifestarsi, ricorre la diversa ipotesi di cui all’art. 635 c.p.
(danneggiamento).
Per comodità di esposizione, alla trattazione delle circostanze aggra-
vanti di cui all’art. 425, si antepone quella dell’incendio colposo. In base
all’art. 449, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell’art.
423 bis, «chiunque cagiona per colpa un incendio…è punito con la
reclusione da uno a cinque anni».
In relazione alla norma precitata, è da ricordare che, secondo una
recente sentenza della Cassazione (sez. IV 4/7/2003 n. 1238), per la
sussistenza del reato è rilevante non la mera accensione del fuoco, ma
l’azione o l’omissione che ha «consentito al fuoco di divampare in
incendio». Nella fattispecie, il sorvegliante di una discarica di rifiuti è
stato ritenuto colpevole di incendio per non aver adottato tutte le misu-
re atte a prevenire il pericolo.
È interessante notare che anche nella fattispecie prevista dall’art. 449
si è provveduto a diversificare, rispetto a tutte le possibili ipotesi di atti-
vità colpose, quelle riconducibili al più volte citato art. 423 bis c.p.
L’art. 425 c.p. prevede un inasprimento delle pene previste dagli arti-
coli 423 e 424 qualora il fatto venga commesso su edifici pubblici,
monumenti, cimiteri, edifici abitati, impianti industriali, cave, miniere,
acquedotti, natanti, aeromobili.
La legge n. 353/2000, oltre ad apportare le innovazioni già accenna-
te, ha abolito il riferimento che nel citato art. 425 prima veniva fatto
all’ipotesi di incendi a boschi, selve e foreste, perché tale ipotesi delit-
tuosa, già semplice aggravante del generico delitto di incendio, ha ora
assunto la configurazione di reato autonomo. Detta legge, infatti, ha,
come già accennato, inserito nel codice penale, l’art. 423 bis, il quale
testualmente recita: «chiunque cagioni un incendio su boschi, selve e
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foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o
altrui, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni».
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