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Casistica e punibilità nei reati d’incendio
delle persone, ma anche alle situazioni di pericolo, cioè alla probabilità di
danno per gli individui. Il fatto che oggetto della tutela sia essenzialmen-
te non il patrimonio, ma l’incolumità pubblica, comporta che, nel caso di
incendio, si debba avere riguardo non solo all’entità del danno materiale
prodotto ma anche alla situazione di pericolo determinata.
Il particolare rigore sempre dimostrato dai legislatori nei confronti
del reato di incendio trova giustificazione nella considerazione che tale
delitto ha caratteristiche del tutto peculiari, in quanto può essere di faci-
le esecuzione e, d’altra parte, avere effetti devastanti.
Attualmente la materia è disciplinata dagli articoli 423 e seguenti del
codice penale. In base al citato articolo «chiunque cagiona un incendio
è punito con la reclusione da tre a sette anni». Il 2° comma della stessa
norma stabilisce poi che la disposizione si applica «anche nel caso di
incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l’incolumi-
tà pubblica».
La Cassazione ha più volte affermato che l’ipotesi concettuale di
incendio è da riferire ad un fuoco di vaste proporzioni, avente tenden-
za ad espandersi, difficilmente contrastabile con una efficace opera di
spegnimento e comportante, quindi, pericolo per l’incolumità pubbli-
ca. È stato anche affermato che la situazione di pericolo può essere
determinata non solo dal diffondersi delle fiamme ma anche dalle con-
seguenze dirette del fuoco (fumo, calore, mancanza di ossigeno, ecc.).
Il 2° comma della norma in esame è volto a contemperare il diritto
del proprietario di disporre liberamente dei propri beni con l’esigenza
di tutelare la pubblica incolumità.
In relazione all’art. 423 è da notare che la corrispondente norma del
codice del 1889 (art. 300) ravvisava l’incendio nel fatto di appiccare il
fuoco a materiali facilmente infiammabili (edifici, costruzioni, prodotti
della terra non ancora staccati, depositi di materiali infiammabili). Le
particolari caratteristiche delle cose consentivano di dare una specifica
connotazione ad un’azione criminosa che, se commessa su cose di lieve
entità, veniva ricondotta, ai sensi del successivo art. 310, alla meno
grave ipotesi del danneggiamento. .3
Nella nuova normativa (art. 423 codice vigente) è stato fatto diretto oI-n
riferimento all’incendio, cioè all’evento causato con uno specifico com- n
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