Page 261 - SilvaeAnno01n03-005-Sommario-pagg.004.qxp
P. 261

Casistica e punibilità nei reati d’incendio


            delle persone, ma anche alle situazioni di pericolo, cioè alla probabilità di
            danno per gli individui. Il fatto che oggetto della tutela sia essenzialmen-
            te non il patrimonio, ma l’incolumità pubblica, comporta che, nel caso di
            incendio, si debba avere riguardo non solo all’entità del danno materiale
            prodotto ma anche alla situazione di pericolo determinata.
               Il particolare rigore sempre dimostrato dai legislatori nei confronti
            del reato di incendio trova giustificazione nella considerazione che tale
            delitto ha caratteristiche del tutto peculiari, in quanto può essere di faci-
            le esecuzione e, d’altra parte, avere effetti devastanti.
               Attualmente la materia è disciplinata dagli articoli 423 e seguenti del
            codice penale. In base al citato articolo «chiunque cagiona un incendio
            è punito con la reclusione da tre a sette anni». Il 2° comma della stessa
            norma stabilisce poi che la disposizione si applica «anche nel caso di
            incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l’incolumi-
            tà pubblica».
               La Cassazione ha più volte affermato che l’ipotesi concettuale di
            incendio è da riferire ad un fuoco di vaste proporzioni, avente tenden-
            za ad espandersi, difficilmente contrastabile con una efficace opera di
            spegnimento e comportante, quindi, pericolo per l’incolumità pubbli-
            ca. È stato anche affermato che la situazione di pericolo può essere
            determinata non solo dal diffondersi delle fiamme ma anche dalle con-
            seguenze dirette del fuoco (fumo, calore, mancanza di ossigeno, ecc.).
               Il 2° comma della norma in esame è volto a contemperare il diritto
            del proprietario di disporre liberamente dei propri beni con l’esigenza
            di tutelare la pubblica incolumità.
               In relazione all’art. 423 è da notare che la corrispondente norma del
            codice del 1889 (art. 300) ravvisava l’incendio nel fatto di appiccare il
            fuoco a materiali facilmente infiammabili (edifici, costruzioni, prodotti
            della terra non ancora staccati, depositi di materiali infiammabili). Le
            particolari caratteristiche delle cose consentivano di dare una specifica
            connotazione ad un’azione criminosa che, se commessa su cose di lieve
            entità, veniva ricondotta, ai sensi del successivo art. 310, alla meno
            grave ipotesi del danneggiamento.                                            .3
               Nella nuova normativa (art. 423 codice vigente) è stato fatto diretto     oI-n
            riferimento all’incendio, cioè all’evento causato con uno specifico com-     n
                                                                                         n
                                                                                         A
                                                                        SILVÆ         273
   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266