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Casistica e punibilità nei reati d’incendio


               mitigato dalla possibilità che i responsabili di alcune azioni delittuose si
               riscattassero mediante il pagamento di somme di denaro), i responsabi-
               li degli incendi erano condannati al rogo. Peraltro, pur non essendo stata
               inizialmente elaborata una vera teoria della colpa – intesa come elemen-
               to psicologico diverso dal dolo – era previsto che l’incendio non voluto
               dovesse comportare soltanto il risarcimento del danno (lex Aquilia).
                  Tale situazione rimase immutata fino agli ultimi anni del periodo
               repubblicano. In tale epoca e, più incisivamente, negli anni successivi la
               giurisprudenza (oggi definita classica) dette rilevanza giuridica alla pre-
               terintenzionalità, alla recidiva, alla provocazione, consentendo così la
               valutazione, precedentemente preclusa, dell’elemento intenzionale.
                  In tempi più recenti è prevalso il principio che la condanna non
               debba avere connotazione di vendetta o, peggio, di crudeltà e, quindi,
               in molti Paesi si è pervenuti all’abrogazione della pena di morte.
                  Per quanto riguarda l’ordinamento giuridico italiano, è da ricordare
               che l’art. 27 della Costituzione ha espressamente sancito l’inammissibi-
               lità della pena di cui trattasi (salvo casi particolari successivamente
               superati) e che l’effettiva abrogazione di essa è avvenuta con il D.L.L.
               n. 224/1944 (per quanto concerne il codice penale) e con la legge n.
               589/1994 (per quanto concerne il codice penale militare di guerra).
                  Secondo principi enunciati dalla Corte Costituzionale (sentenze n.
               54/1979 e n. 223/1996), nel divieto della pena di morte è ravvisabile
               una proiezione della garanzia accordata al bene fondamentale della vita
               e, quindi, tale divieto incide anche sull’esercizio delle potestà relative
               alla cooperazione internazionale ai fini della mutua assistenza giudizia-
               ria, in quanto l’eventuale concorso – mediante estradizione – all’esecu-
               zione di pene non ammesse in Italia sarebbe di per sé lesivo della
               Costituzione.
                  Altra rilevante mutazione determinata dall’evolversi dei tempi è
               quella relativa alla classificazione del reato di incendio, reato che è stato
               spesso annoverato tra quelli contro la proprietà, ma che poi è stato
               sempre più generalmente considerato di natura sociale.
                  Nel codice vigente il delitto in esame è compreso tra quelli contro l’in-
          A
          n
          n
               columità pubblica, espressione che, secondo la giurisprudenza e la dot-
               trina dominante, va riferita non soltanto alla vita ed all’incolumità fisica
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