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Casistica e punibilità nei reati d’incendio


               portamento delittuoso e non è stato dato alcun rilievo al valore del
               bene dato alle fiamme. Conseguentemente non è stata riprodotta la
               disposizione di cui al precitato art. 310.
                  L’azione criminosa può essere compiuta da “chiunque” e su qualun-
               que cosa. Ovviamente, però, possono costituire circostanze aggravanti
               sia particolari qualifiche del reo (art. 61 c.p. - pubblico ufficiale o inca-
               ricato di pubblico servizio che agisca con abuso di potere o in violazio-
               ne di doveri inerenti ad un pubblico servizio), sia la particolare destina-
               zione del bene (art. 425 - edifici pubblici, navi, sedi ferroviarie, ecc.).
                  L’art. 40 c.p. testualmente recita: «Nessuno può essere punito per un
               fatto preveduto dalla legge come reato se l’evento dannoso o pericolo-
               so, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua
               azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giu-
               ridico di impedire, equivale a cagionarlo».
                  In base alla norma surriportata il reato deve essere correlabile ad una
               deliberata volontà dell’agente di produrre l’effetto antigiuridico o,
               anche, ad un qualsiasi elemento che – come ad esempio l’imprudenza
               – sia atto a configurare l’ipotesi della colpa. In concreto, tra la condot-
               ta e l’evento deve sussistere un rapporto di causalità materiale indipen-
               dentemente dal fatto che il reato si configuri come delitto o come con-
               travvenzione o che, come già accennato, sia doloso o colposo.
                  Di particolare rilievo appare anche la considerazione che l’evento può
               consistere sia in un danno materiale sia in una situazione di pericolo.
                  Secondo quanto si evince dai lavori preparatori, il rapporto di causa-
               lità deve essere caratterizzato da “adeguatezza”, elemento da considera-
               re sussistente quando le comuni conoscenze inducono a ritenere che un
               determinato comportamento sia idoneo a produrre un certo effetto.
                  Il rapporto di causalità materiale, però, non è da solo sufficiente a
               far configurare una responsabilità punibile, in quanto all’elemento
               materiale deve unirsi quello psicologico, elemento quest’ultimo certa-
               mente mancante in particolari casi, come – ad esempio – nella fattispe-
               cie prevista dall’art. 46 (fatto commesso perché costretti da altri
               mediante violenza fisica alla quale sia impossibile resistere o sottrarsi).
          A
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                  Particolare attenzione merita il capoverso secondo il quale non
               impedire un evento che si ha il dovere di impedire equivale a cagionar-
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