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Casistica e punibilità nei reati d’incendio


               «…se dal fatto deriva…», usata dal legislatore, è chiaramente riferibile
               ad una eventualità idonea a dare rilevanza giuridica ad un particolare
               comportamento.
                  Ovviamente, la situazione di pericolo deve essere accertata, non con
               riguardo a sensazioni soggettive, ma tenendo conto della sua oggettiva
               potenzialità.
                  Premesso che esula dalla presente trattazione ogni considerazione
               relativa alle perplessità ed ai dibattiti relativi alla distinzione tra reati
               materiali e reati formali, si rileva che per il delitto di incendio – reato
               certamente appartenente alla prima categoria in quanto volto a conse-
               guire un evento materiale – è configurabile l’ipotesi del tentativo di cui
               all’art. 56 c.p.
                  Detto articolo sancisce che «chiunque compie atti idonei, diretti in
               modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tenta-
               to se l’azione non si compie o l’evento non si verifica». Per il colpevo-
               le di delitto tentato sono previste condanne commisurate all’entità delle
               pene stabilite per i singoli reati.
                  In base alla stessa norma, il colpevole, che volontariamente desista
               dall’azione, soggiace soltanto alle pene previste per gli atti compiuti se
               configurabili come reati e se, invece, volontariamente impedisce l’even-
               to, soggiace alla pena stabilita per il delitto che ha formato oggetto del
               tentativo, diminuito da un terzo alla metà.
                  Sotto il profilo storico, è da ricordare che nel diritto romano la figu-
               ra giuridica del tentativo risulta elaborata, per la prima volta, dalla giu-
               risprudenza classica.
                  Prima che si giungesse alla stesura della norma vigente, il problema
               del tentativo aveva dato luogo a perplessità e dibattiti, generati, in par-
               ticolare, dal fatto che nel codice del 1889 era stata operata una distin-
               zione tra delitto mancato e delitto tentato, cioè tra due specifiche figu-
               re giuridiche, correlate, rispettivamente, al compimento (nell’ambito di
               un unico disegno criminoso) di atti preparatori e di atti esecutivi.
                  La distinzione era di particolare rilievo perché la fase di preparazio-
               ne era esclusa dall’iter criminis. D’altra parte, però, in assenza di criteri
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               oggettivi, tale fase risultava difficilmente delimitabile.
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