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Casistica e punibilità nei reati d’incendio
luogo a continue discussioni ed incertezze e di ricercare un criterio che
consentisse di delineare il tentativo in maniera chiara ed univoca. Dopo
lunghe elaborazioni dottrinali si è così giunti a stabilire che, perché si
possa ipotizzare l’esistenza di un reato tentato, bisogna soltanto accer-
tare l’idoneità e univocità delle azioni compiute, prescindendo dal gra-
duarle e ancorarle a fasi di difficile delimitazione.
In linea generale, si ritiene che il delitto tentato sia una figura giuri-
dica autonoma e non un’attenuante del reato consumato.
Del tutto diversa da quella precedentemente esaminata è la fatti-
specie prevista dall’art. 424 c.p. A tale norma sono state apportate
sostanziali innovazioni dalla legge n. 353/2000, la quale ha anche
inserito nel codice l’art. 423 bis (articolo cui saranno fatti specifici
riferimenti in seguito).
La citata legge n. 353 ha riprodotto o modificato alcune delle dispo-
sizioni di cui al decreto legge n. 220/2000 convertito in legge n.
275/2000 e, in alcune parti, è stato poi, a sua volta, modificato dal
decreto legge n. 343/2001 convertito in legge n. 401/2001.
Nella sua attuale stesura, l’art. 424 dispone che «chiunque, al di fuori
dell’ipotesi prevista dall’art. 423 bis, al solo scopo di danneggiare la
cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal
fatto sorge il pericolo di incendio, con la reclusione da sei mesi a due
anni». La stessa norma prevede un inasprimento della pena e stabilisce
che si applichino le pene previste dall’art. 423 bis qualora al fuoco
appiccato a boschi, selve e foreste o a vivai forestali destinati al rimbo-
schimento segua l’incendio.
La locuzione «al solo scopo di…» consente di differenziare la fatti-
specie in esame da quella prevista dall’art. 423. Le due ipotesi sono,
infatti, riconducibili a due diversi moventi, cioè alla volontà di provo-
care un incendio, nel caso di cui alla norma per ultimo citata, ed a quel-
la di causare un danno nel caso di cui all’articolo successivo.
Secondo una tesi generalmente accolta, l’azione di appiccare il
fuoco (azione che può essere esercitata su cosa propria o altrui) è da
considerare compiuta quando il bene su cui è svolta comincia effetti- .3
vamente a bruciare. oI-n
Altra notazione di rilievo è che, per la prima volta, nell’ambito della n
n
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