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Casistica e punibilità nei reati d’incendio


            luogo a continue discussioni ed incertezze e di ricercare un criterio che
            consentisse di delineare il tentativo in maniera chiara ed univoca. Dopo
            lunghe elaborazioni dottrinali si è così giunti a stabilire che, perché si
            possa ipotizzare l’esistenza di un reato tentato, bisogna soltanto accer-
            tare l’idoneità e univocità delle azioni compiute, prescindendo dal gra-
            duarle e ancorarle a fasi di difficile delimitazione.
               In linea generale, si ritiene che il delitto tentato sia una figura giuri-
            dica autonoma e non un’attenuante del reato consumato.
               Del tutto diversa da quella precedentemente esaminata è la fatti-
            specie prevista dall’art. 424 c.p. A tale norma sono state apportate
            sostanziali innovazioni dalla legge n. 353/2000, la quale ha anche
            inserito nel codice l’art. 423 bis (articolo cui saranno fatti specifici
            riferimenti in seguito).
               La citata legge n. 353 ha riprodotto o modificato alcune delle dispo-
            sizioni di cui al decreto legge n. 220/2000 convertito in legge n.
            275/2000 e, in alcune parti, è stato poi, a sua volta, modificato dal
            decreto legge n. 343/2001 convertito in legge n. 401/2001.
               Nella sua attuale stesura, l’art. 424 dispone che «chiunque, al di fuori
            dell’ipotesi prevista dall’art. 423 bis, al solo scopo di danneggiare la
            cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal
            fatto sorge il pericolo di incendio, con la reclusione da sei mesi a due
            anni». La stessa norma prevede un inasprimento della pena e stabilisce
            che si applichino le pene previste dall’art. 423 bis qualora al fuoco
            appiccato a boschi, selve e foreste o a vivai forestali destinati al rimbo-
            schimento segua l’incendio.
               La locuzione «al solo scopo di…» consente di differenziare la fatti-
            specie in esame da quella prevista dall’art. 423. Le due ipotesi sono,
            infatti, riconducibili a due diversi moventi, cioè alla volontà di provo-
            care un incendio, nel caso di cui alla norma per ultimo citata, ed a quel-
            la di causare un danno nel caso di cui all’articolo successivo.
               Secondo una tesi generalmente accolta, l’azione di appiccare il
            fuoco (azione che può essere esercitata su cosa propria o altrui) è da
            considerare compiuta quando il bene su cui è svolta comincia effetti-        .3
            vamente a bruciare.                                                          oI-n
               Altra notazione di rilievo è che, per la prima volta, nell’ambito della   n
                                                                                         n
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