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Casistica e punibilità nei reati d’incendio


               «Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena
            è della reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste dal primo e
            dal secondo comma sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo
            per edifici o danno su aree protette».
               «Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate
            della metà se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente
            all’ambiente».
               Altra rilevante innovazione apportata dalla legge n. 353/2000 è quel-
            la di aver dato una chiara definizione del reato in esame, specificando
            che «per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività ad
            espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali
            strutture o infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette
            aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree».
               È interessante notare che nel codice del 1889 era previsto, come
            aggravante, soltanto l’incendio delle foreste; che nel nuovo codice del
            1930 la previsione è stata estesa ai boschi ed alle selve perché ritenute
            (vedi lavori preparatori e, in particolare, relazione del Guardasigilli)
            «meritevoli della maggiore attenzione nell’interesse della Nazione», e
            che infine, con la legge n. 353, oltre a configurare lo specifico reato di
            incendio boschivo, si è provveduto ad una ulteriore estensione delle
            zone assoggettate a particolare tutela.
               I suindicati progressivi ampliamenti e l’inasprimento delle pene
            sono indicativi del crescente interesse del legislatore per il patrimonio
            boschivo e della conseguente volontà di assicurare una sempre maggio-
            re protezione di tale bene.
               Una completa disamina dell’intera legge n. 353 richiederebbe tempi
            e spazi non conciliabili con le finalità del presente scritto. Ciò premes-
            so non sembra, però, che possa omettersi di fare specifici riferimenti
            ad alcune enunciazioni e disposizioni di carattere generale e ad alcune
            norme che più direttamente interessano il settore operativo.
               È innanzitutto da ricordare che le disposizioni contenute nella legge
            n. 353 sono, per espressa statuizione legislativa (art. 1), «…finalizzate
            alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo       .3
            quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi  oI-n
            fondamentali dell’ordinamento ai sensi dell’art. 117 della Costituzione».    n
                                                                                         n
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