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Casistica e punibilità nei reati d’incendio
«Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena
è della reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste dal primo e
dal secondo comma sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo
per edifici o danno su aree protette».
«Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate
della metà se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente
all’ambiente».
Altra rilevante innovazione apportata dalla legge n. 353/2000 è quel-
la di aver dato una chiara definizione del reato in esame, specificando
che «per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività ad
espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali
strutture o infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette
aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree».
È interessante notare che nel codice del 1889 era previsto, come
aggravante, soltanto l’incendio delle foreste; che nel nuovo codice del
1930 la previsione è stata estesa ai boschi ed alle selve perché ritenute
(vedi lavori preparatori e, in particolare, relazione del Guardasigilli)
«meritevoli della maggiore attenzione nell’interesse della Nazione», e
che infine, con la legge n. 353, oltre a configurare lo specifico reato di
incendio boschivo, si è provveduto ad una ulteriore estensione delle
zone assoggettate a particolare tutela.
I suindicati progressivi ampliamenti e l’inasprimento delle pene
sono indicativi del crescente interesse del legislatore per il patrimonio
boschivo e della conseguente volontà di assicurare una sempre maggio-
re protezione di tale bene.
Una completa disamina dell’intera legge n. 353 richiederebbe tempi
e spazi non conciliabili con le finalità del presente scritto. Ciò premes-
so non sembra, però, che possa omettersi di fare specifici riferimenti
ad alcune enunciazioni e disposizioni di carattere generale e ad alcune
norme che più direttamente interessano il settore operativo.
È innanzitutto da ricordare che le disposizioni contenute nella legge
n. 353 sono, per espressa statuizione legislativa (art. 1), «…finalizzate
alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo .3
quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi oI-n
fondamentali dell’ordinamento ai sensi dell’art. 117 della Costituzione». n
n
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