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La proprietà forestale


            1952 e nella successiva Legge istitutiva delle Comunità Montane
            (Legge n. 1102 del 1971) là dove si ribadiscono per le Comunioni fami-
            liari montane i principi fondamentali dell’autonomia statutaria ed orga-
            nizzativa, già delineati.
               Alle Regioni sono date competenze relativamente alla pubblicità
            degli Statuti, alla nomina delle rappresentanze legali, al potere di auto-
            rizzare destinazioni d’uso diverse, di tipo turistico, senza però andare a
            ridurre il patrimonio boschivo.






























                                     Dolomiti Bellunesi (Foto C.F.S.)

               Le zone gravate da uso civico e le aree assegnate alle Università agra-
            rie sono anche esse soggette al già ricordato vincolo paesistico di cui alla
            L. 431/85. Tale precetto ha sollevato non poche questioni, ma la Corte
            Costituzionale (sentenza n. 391 del 4 novembre 1989) ha chiarito come
            «la destinazione pubblica dei beni del demanio civico non si determina
            in funzione dell’esercizio dei diritti di uso civico, connessi a economie
            familiari di consumo sempre meno attuali, bensì in funzione dell’utiliz-
            zazione di tali beni a fini di interesse generale», per cui la funzione di   .3
            conservazione ambientale è prevalente sull’ utilizzazione produttiva.        oI-n
               Il D.P.R. 616/1977 ha completato il trasferimento della materia alla      n
                                                                                         n
                                                                                         A
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