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La proprietà forestale
1952 e nella successiva Legge istitutiva delle Comunità Montane
(Legge n. 1102 del 1971) là dove si ribadiscono per le Comunioni fami-
liari montane i principi fondamentali dell’autonomia statutaria ed orga-
nizzativa, già delineati.
Alle Regioni sono date competenze relativamente alla pubblicità
degli Statuti, alla nomina delle rappresentanze legali, al potere di auto-
rizzare destinazioni d’uso diverse, di tipo turistico, senza però andare a
ridurre il patrimonio boschivo.
Dolomiti Bellunesi (Foto C.F.S.)
Le zone gravate da uso civico e le aree assegnate alle Università agra-
rie sono anche esse soggette al già ricordato vincolo paesistico di cui alla
L. 431/85. Tale precetto ha sollevato non poche questioni, ma la Corte
Costituzionale (sentenza n. 391 del 4 novembre 1989) ha chiarito come
«la destinazione pubblica dei beni del demanio civico non si determina
in funzione dell’esercizio dei diritti di uso civico, connessi a economie
familiari di consumo sempre meno attuali, bensì in funzione dell’utiliz-
zazione di tali beni a fini di interesse generale», per cui la funzione di .3
conservazione ambientale è prevalente sull’ utilizzazione produttiva. oI-n
Il D.P.R. 616/1977 ha completato il trasferimento della materia alla n
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