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La proprietà forestale


            che risulta dalle disposizioni dell’ordinamento forestale».
               Le foreste che, a norma delle leggi in materia, costituiscono il dema-
            nio forestale dello Stato, fanno parte, come recita l’art. 826 del C.C., del
            patrimonio indisponibile dello stesso.
               I boschi comunali e degli altri Enti pubblici, a differenza di quelli
            dello Stato e delle Regioni, per usare le parole del Frassoldati, apparten-
            gono al patrimonio disponibile degli stessi, ovvero «non hanno per essi
            altro valore che quello di beni redditizi».
               Sull’argomento non tutti gli autori concordano, facendo notare
            come i boschi comunali gravati da “uso civico” normalmente, non pos-
            sono essere alienati, né soggetti a cambiamento d’uso.
               Il R.D.Lg.vo 3267 del 1923 definisce compiutamente la gestione di
            queste proprietà comunali e degli altri boschi pubblici, da attuarsi
            secondo un Piano economico, o Piano di assestamento forestale, come
            avviene per i boschi del demanio statale. Tale obbligo è esteso anche
            alle foreste private, se realizzate con il concorso finanziario dello Stato.
               I “Piani economici” degli Enti pubblici sono parificati ad ogni effet-
            to di legge alle “Prescrizioni di massima” valide per tutti i boschi e tra-
            sferiscono sul terreno un vincolo di destinazione e d’utilizzazione eco-
            nomica; l’obiettivo è di conciliare le esigenze economiche dell’attività
            selvicolturale, mirante a realizzare un reddito fondiario annuo il più
            possibile costante, con l’obiettivo della conservazione del bosco.
               Diversamente dai boschi pubblici, soggetti alla specifica tutela tecni-
            co-economica, quelli privati e delle società per azioni sono sottoposti
            solo alla disciplina dei vincoli forestali. Negli ultimi anni le Leggi regio-
            nali hanno mirato ad estendere l’adozione del piano economico anche ai
            boschi privati, di ampie dimensioni, prevedendo specifici aiuti finanziari;
            così, ad esempio la Legge Regionale n. 30/1981 dell’Emilia Romagna, la
            L. R. n. 58/1978 del Veneto, la L.R. n. 22/1984 della Liguria.
               Anche i boschi di proprietà pubblica debbono avere un’utilità eco-
            nomica, realizzabile, in modo organico e programmato nel tempo,
            tanto che secondo il legislatore del 1923 una parte dei proventi realiz-
            zati con i tagli straordinari dovrà essere reimpiegata in interventi di      .3
            miglioria per raggiungere i predetti obiettivi.                              oI-n
               I Comuni, affermava già il Serpieri nel 1922, debbono conservare i        n
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