Page 177 - SilvaeAnno01n03-005-Sommario-pagg.004.qxp
P. 177
La proprietà forestale
che risulta dalle disposizioni dell’ordinamento forestale».
Le foreste che, a norma delle leggi in materia, costituiscono il dema-
nio forestale dello Stato, fanno parte, come recita l’art. 826 del C.C., del
patrimonio indisponibile dello stesso.
I boschi comunali e degli altri Enti pubblici, a differenza di quelli
dello Stato e delle Regioni, per usare le parole del Frassoldati, apparten-
gono al patrimonio disponibile degli stessi, ovvero «non hanno per essi
altro valore che quello di beni redditizi».
Sull’argomento non tutti gli autori concordano, facendo notare
come i boschi comunali gravati da “uso civico” normalmente, non pos-
sono essere alienati, né soggetti a cambiamento d’uso.
Il R.D.Lg.vo 3267 del 1923 definisce compiutamente la gestione di
queste proprietà comunali e degli altri boschi pubblici, da attuarsi
secondo un Piano economico, o Piano di assestamento forestale, come
avviene per i boschi del demanio statale. Tale obbligo è esteso anche
alle foreste private, se realizzate con il concorso finanziario dello Stato.
I “Piani economici” degli Enti pubblici sono parificati ad ogni effet-
to di legge alle “Prescrizioni di massima” valide per tutti i boschi e tra-
sferiscono sul terreno un vincolo di destinazione e d’utilizzazione eco-
nomica; l’obiettivo è di conciliare le esigenze economiche dell’attività
selvicolturale, mirante a realizzare un reddito fondiario annuo il più
possibile costante, con l’obiettivo della conservazione del bosco.
Diversamente dai boschi pubblici, soggetti alla specifica tutela tecni-
co-economica, quelli privati e delle società per azioni sono sottoposti
solo alla disciplina dei vincoli forestali. Negli ultimi anni le Leggi regio-
nali hanno mirato ad estendere l’adozione del piano economico anche ai
boschi privati, di ampie dimensioni, prevedendo specifici aiuti finanziari;
così, ad esempio la Legge Regionale n. 30/1981 dell’Emilia Romagna, la
L. R. n. 58/1978 del Veneto, la L.R. n. 22/1984 della Liguria.
Anche i boschi di proprietà pubblica debbono avere un’utilità eco-
nomica, realizzabile, in modo organico e programmato nel tempo,
tanto che secondo il legislatore del 1923 una parte dei proventi realiz-
zati con i tagli straordinari dovrà essere reimpiegata in interventi di .3
miglioria per raggiungere i predetti obiettivi. oI-n
I Comuni, affermava già il Serpieri nel 1922, debbono conservare i n
n
A
SILVÆ 189